Cassazione Civile, Ordinanza n. 28131/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato del Modello Unico 2011, relativo all'anno d'imposta 2010, per il recupero dell'IVA non versata, oltre a interessi e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che l'Ufficio fosse privo di legittimazione processuale, poiché non parte del giudizio di primo grado, e aveva accolto l'appello della società contribuente escludendo le sanzioni per difetto del requisito della colpevolezza ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 100 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la sua legittimazione ad appellare, nonostante la controversia non riguardasse solo la regolarità formale della cartella ma anche la pretesa tributaria sostanziale. In via subordinata, l'Agenzia ha sostenuto che il proprio appello avrebbe dovuto essere qualificato come intervento volontario del soggetto titolare della legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione processuale dell'Agenzia, osservando che, nel caso concreto, l'Ufficio non era stato parte del giudizio di primo grado e tale qualità non risultava nemmeno dalla sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la legittimazione a impugnare o resistere spetta a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto emerge dalla sentenza da impugnare, e ha ribadito che nelle controversie sulle cartelle relative a crediti erariali non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione. Ha inoltre precisato che la tesi dell'appello come intervento volontario era irrilevante rispetto alla statuizione effettivamente resa dalla CTR, limitata a escludere la legittimazione dell'Ufficio ad impugnare. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali sulla legittimazione
art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione dell'ente impositore a impugnare la decisione resa nella controversia tributaria
art. 100 c.p.c.
invocato quale norma generale sulla legittimazione e sull'interesse ad agire/impugnare
art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato nella sentenza di merito per escludere le sanzioni in assenza di colpevolezza
art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999
indicato come base normativa della chiamata in causa dell'ente creditore nelle liti promosse contro il concessionario che non riguardino solo la regolarità degli atti esecutivi
art. 106 c.p.c.
richiamato come schema processuale per la chiamata in causa del terzo interessato da parte del concessionario della riscossione
Massime di principio
- La legittimazione a proporre impugnazione o a resistervi spetta soltanto a chi risulti avere assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, a prescindere da eventuali difformità rispetto alle risultanze processuali o alla titolarità sostanziale del rapporto.
- Nelle controversie tributarie concernenti crediti erariali non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione; l'eventuale questione sulla titolarità del potere di agire o resistere attiene alla legittimazione e non impone l'integrazione necessaria del contraddittorio.
- Quando il contribuente contesta sia l'atto conseguenziale sia la pretesa tributaria sostanziale, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito; se il giudizio è promosso solo contro il concessionario, incombe a quest'ultimo chiamare in causa l'ente interessato se intende evitare di rispondere dell'esito della lite.
- La qualificazione di un atto di appello come intervento volontario non è rilevante se la decisione impugnata si è limitata a negare la legittimazione ad impugnare, senza porre altre questioni di partecipazione al processo.
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