Cassazione Penale, Sentenza n. 9991/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del 28/11/2024 con cui il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice d'appello ex art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto dell'istanza di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti di Mario De Rito, condannato in primo grado per due episodi di estorsione aggravata (art. 416-bis) e al quale il ricorrente attribuiva una condanna "a pena elevata" (nel testo del ricorso viene indicata la pena in sedici anni). Il PM ha dedotto violazioni di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza di condanna avrebbe dovuto determinare l'aggravamento della misura per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che la pronuncia di condanna e la gravità della pena siano elementi rilevanti ma non automaticamente idonei ad imporre la custodia cautelare in carcere: ai sensi degli artt. 299 (comma 4) e 275 (comma 1-bis) c.p.p. il giudice deve valutare la sentenza "anche" in combinazione con altri elementi concreti e attuali sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione. Nel caso concreto il giudice di merito ha adeguatamente motivato che, nonostante la severità della pena, non erano emersi elementi successivi indicativi di proclività alla specifica tipologia delittuosa, di collegamenti con l'ambiente criminale o di comportamenti recenti che facessero presumere il rischio di fuga: De Rito era rimasto a piede libero dal dicembre 2020 e non aveva tenuto condotte tali da far presumere il pericolo prospettato. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorso del PM respinto.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Individua la competenza del Tribunale in funzione di giudice d'appello; utilizzato per inquadrare la natura del provvedimento impugnato.
art. 274 c.p.p.
Indica le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di fuga e di reiterazione); la valutazione della loro sussistenza richiede elementi concreti e attuali.
art. 275 c.p.p.
Disciplina la sostituzione o aggravamento delle misure cautelari; richiede motivazione specifica e valutazione degli elementi che giustificano l'aggravamento.
art. 275, comma 1-bis c.p.p.
Stabilisce che, a seguito di sentenza di condanna, il giudice deve tenere conto "anche" dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti nell'esame delle esigenze cautelari: cioè la sentenza è un elemento rilevante ma da combinare con altri indici.
art. 299, comma 4 c.p.p.
Attribuisce al giudice che valuta la sostituzione con misura più afflittiva il compito di individuare concretamente i casi in cui è necessario l'aggravamento; conferma che la sentenza di condanna può incidere sulle esigenze cautelari se valutata unitamente ad altri elementi.
art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Si riferisce, rispettivamente, al pericolo di fuga e al pericolo di reiterazione; la loro sussistenza va provata con elementi specifici, non dedotta automaticamente dalla sola gravità della pena.
Massime di principio
- La sentenza di condanna e l'entità della pena sono elementi rilevanti per l'aggravamento cautelare, ma non producono automaticamente la custodia in carcere: devono essere combinati con altri elementi concreti e attuali.
- Il giudice deve motivare specificamente in che modo la sentenza, unitamente ad altri elementi, realizzi il pericolo di fuga o di reiterazione; assenza di elementi sopravvenuti indicativi riduce la possibilità di aggravamento.
- Il pubblico ministero che chiede l'aggravamento deve indicare elementi concreti e recenti (comportamenti, legami con contesti criminali, iniziative per sottrarsi alla giustizia) oltre alla sola gravità della pena.
- La condotta successiva all'applicazione di precedenti misure (es. periodo a piede libero senza fatti nuovi) è elemento importante: un lungo periodo senza comportamenti sintomatici indebolisce l'assunto del pericolo attuale.
- In sede di impugnazione il controllo di legittimità verifica sia la correttezza di diritto (applicazione degli artt. citati) sia la sufficienza della motivazione: una motivazione che spiega la mancanza di indici concreti è difficilmente superabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9917/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9919/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9920/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9921/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9922/2025 del 12/03/2025
- Sentenza penale · 12 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9924/2025 del 12/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →