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Sentenza

Sentenza n. 3386/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord- Sez. Lavoro n. 1259/2024, pubblicata in data 15.03.2024, nel procedimento recante n. R.G. 4622/2023, notificata all’Amministrazione il 5.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202504546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 1259/2024, relativa all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 1259/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 5 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuna delle annualità 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto sino all'effettivo accredito. Dedotta la persistente inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR aveva inizialmente rilevato un possibile profilo di inammissibilità per la mancata produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato; la ricorrente ha sanato tale carenza depositando il certificato rilasciato dalla cancelleria competente.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che il giudicato fosse stato validamente comprovato e notificato presso la sede reale del Ministero, che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che l'Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale ministeriale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. È stata inoltre applicata una penalità di mora, determinata in ulteriori interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alle amministrazioni e agli enti pubblici prima di procedere all'esecuzione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare d'ufficio il possibile profilo di inammissibilità relativo alla mancata produzione dell'attestazione del passaggio in giudicato e di assegnare alla parte un termine per il deposito del documento.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un'attività determinata ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia comprovato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato e a un'apposita istanza della parte interessata.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; l'adempimento tardivo dell'amministrazione può quindi intervenire anche dopo l'insediamento del commissario.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli ulteriori interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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