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Sentenza

Sentenza n. 1803/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esatta ottemperanza della sentenza n.193/2025 emessa dalla Sez. Lav. del Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202504434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 193/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto euro 2.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 193/2025, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 per carta docente relativa a quattro anni scolastici. Poiché il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso senza pagamento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. La pretesa è stata documentata e non adeguatamente contestata dall'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice non vincolano definitivamente l'amministrazione: il capitale residuo e gli interessi devono essere verificati secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate in base al titolo e alla legge; i conteggi della parte privata non sono vincolanti per l'amministrazione se non nei limiti risultanti dalla disciplina applicabile.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina il contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna un'amministrazione al pagamento di una somma di denaro è ammissibile quando il titolo sia stato notificato, il termine dilatorio previsto per le amministrazioni sia decorso e l'obbligazione non sia stata adempiuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute in base al titolo, ma la quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata secondo il contenuto del giudicato e le disposizioni di legge applicabili.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Quando l'incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente designato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza le spese processuali possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente, anche quando l'inadempimento non sia controverso al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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