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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28768/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la rinuncia al ricorso, unitamente alla transazione intervenuta tra le parti e in difetto di accettazione espressa della rinuncia da parte dei controricorrenti, integrasse una cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali in ragione dell'intervenuto accordo transattivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparti)

La controversia

Un soggetto aveva proposto istanza di revocazione, articolata in quattro motivi, contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso avverso una sentenza della Corte d'appello. Le controparti avevano resistito con controricorso. Nelle more, il ricorrente ha depositato un'istanza di rinuncia al ricorso, producendo anche una scrittura privata contenente un accordo transattivo tra le parti. Mancando agli atti l'accettazione della rinuncia da parte delle controparti, la Corte ha verificato gli effetti processuali della sopravvenuta transazione e della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato come base per la fissazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 391 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo, ma la decisione riguarda la rinuncia al ricorso in sede di revocazione; il testo non consente di attribuirgli una specifica interpretazione

  • cod. proc. civ.

    richiamato in generale per il rito camerale

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando sia accompagnata da un accordo transattivo intervenuto tra le parti e non risulti in atti l'accettazione della controparte alla rinuncia, può determinare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quale effetto della cessazione della materia del contendere.
  • La presenza di una transazione tra le parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
  • In sede di impugnazione, la persistenza dell'interesse a ricorrere è requisito necessario: se tale interesse viene meno per fatti sopravvenuti che definiscono la controversia, il ricorso non può essere esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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