Cassazione Penale, Sentenza n. 31851/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto intervenuta la causa estintiva della prescrizione (termine massimo per la contravvenzione pari a cinque anni) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. Non è stata disposta l'assoluzione di merito perché dagli atti non emerge con evidenza l'insussistenza del fatto-reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della responsabilità per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico (art.186, comma 7, cod. strada) sollevando: I) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che sarebbe intervenuta il 24.8.2022; II) insussistenza dei presupposti per la contravvenzione per omesso avviso ex art.114 disp. att. cod. proc. pen.; III) vizio di motivazione sulla sussistenza della colpevolezza, per il forte stato di agitazione emotiva della ricorrente al momento del fatto; IV) violazione di legge per non aver sostituito la pena principale con lavoro di pubblica utilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, Codice della Strada
Norma che punisce il rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico; costituisce la fattispecie contravvenzionale attribuita alla ricorrente.
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione c.p.p.
Regola formale richiamata per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso in cassazione; indicata in relazione ai motivi dedotti dal difensore.
art. 114, disposizioni di attuazione Cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente per denunciare l'omesso avviso; il vizio è stato sollevato come motivo di impugnazione ma non ha impedito la declaratoria di estinzione per prescrizione.
art. 129, Codice di Procedura Penale
Consente alla Corte di cassazione di rilevare e dichiarare d'ufficio cause estintive della punibilità sopravvenute dopo l'instaurazione di un valido rapporto impugnatorio e di annullare senza rinvio; tuttavia vieta la pronuncia di assoluzione di merito quando non risulta con evidenza l'insussistenza del fatto.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima dell'emissione della sentenza impugnata e ciò risulta dagli atti, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato ai sensi dell'art.129 c.p.p.
- Per le contravvenzioni il termine massimo di prescrizione può essere di cinque anni; è necessario verificare le sospensioni e la decorrenza per il corretto calcolo del termine prescrizionale.
- La pronuncia di estinzione per prescrizione non implica automaticamente una assoluzione di merito: l'assoluzione è possibile solo se dagli atti emerge con evidenza l'insussistenza del fatto.
- I vizi procedurali (ad es. omesso avviso) possono essere dedotti e valutati in sede di legittimità, ma la loro risoluzione non esclude la possibilità di dichiarare estinto il reato per prescrizione.
- Lo stato di agitazione emotiva può incidere sulla valutazione della colpevolezza solo se provato e idoneo a escludere l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.
- La sostituzione della pena principale con lavoro di pubblica utilità è rimessa alla valutazione del giudice e la mancata applicazione è censurabile solo se la legge richiede obbligatoriamente la sostituzione.
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