Cassazione Penale, Sentenza n. 44727/2024 del 05/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare per omessa statuizione della confisca delle somme ritenute frutto di riciclaggio, sostenendo l'obbligatorietà della confisca ai sensi degli artt. 240-bis e 648-quater c.p. e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte relativa a tale omissione, al fine di disporre la confisca.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto che, per le sentenze di applicazione della pena su richiesta, il termine di quindici giorni per impugnare decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione; nel caso di specie la motivazione è risultata depositata e comunicata il 30/04/2024 mentre il ricorso è stato proposto il 31/05/2024, oltre il termine previsto. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, lett. c), e 585 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale
Articolo che definisce il reato di riciclaggio, posto a fondamento delle contestazioni a carico degli imputati e collegato alla questione della confisca dei proventi.
Codice penale
Richiamato quale norma che, secondo il Procuratore generale, imponeva la confisca obbligatoria; la Corte registra l'invocazione dell'obbligatorietà della confisca sulla base di questa norma.
Codice penale
Richiamato in connessione al 648-bis per definire i presupposti e gli effetti (anche in materia di confisca) relativi ai reati di riciclaggio.
Codice di procedura penale
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a)
Norme che regolano i termini di impugnazione delle sentenze pronunciate in camera di consiglio e stabiliscono il punto di partenza del termine in caso di deposito successivo della motivazione (termine di 15 giorni decorrente dall'ultima notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito).
Codice di procedura penale
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività; applicata dalla Corte per escludere il merito del motivo per difetto di tempestività.
Giurisprudenza
Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018
Precedente richiamato che stabilisce il principio secondo cui, se la motivazione della sentenza non è depositata contestualmente, il termine di impugnazione decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione.
Massime di principio
- Quando la motivazione di una sentenza pronunciata in camera di consiglio non è depositata contestualmente, il termine utile per impugnare decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione (termine ordinario di 15 giorni previsto per l'impugnazione).
- Il mancato rispetto del termine di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione; pertanto le procure devono calcolare con attenzione la decorrenza del termine a partire dalla effettiva comunicazione del deposito della motivazione.
- La richiesta di confisca ritenuta obbligatoria ai sensi di norme sostanziali (es. artt. richiamati riguardanti il riciclaggio) può essere rilevante sul piano sostanziale, ma non può essere esaminata in sede di legittimità se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali quali la tardività.
- Nelle vicende di patteggiamento/applicazione della pena su richiesta, è buona prassi per la parte che intende impugnare monitorare immediatamente la comunicazione del deposito motivazione e provvedere all'impugnazione entro i termini per evitare decadenze formali che precludono ogni esame del merito.
- Se si intende ottenere la confisca omessa, è necessario proporre tempestivamente il rimedio processuale adeguato; il rilievo di omissioni nella sentenza può essere efficace solo se il gravame è proposto nei termini processuali.
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