Cassazione Civile, Ordinanza n. 20598/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto più soggetti, chiedendo il pagamento di differenze retributive, compensi per lavoro straordinario, somme ulteriori correlate a un diverso inquadramento/mansioni superiori e il TFR. Il Tribunale aveva respinto le domande; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo, per ragione più liquida, non fondate le pretese su straordinario, differenze retributive, TFR e mansioni superiori, assorbite le questioni sulla legittimazione passiva di alcuni convenuti. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) omessa pronuncia/violazione di norme processuali e sostanziali sulla legittimazione passiva, sostenendo che si fosse formato giudicato interno sul transito delle obbligazioni da alcune società ad altra; (2) erronea esclusione di un giudicato interno sull'orario di lavoro e quindi sul lavoro straordinario, assumendo che l'orario settimanale fosse di cinquanta ore; (3) erronea conferma del rigetto della domanda di mansioni superiori per asserita carenza di prova; (4) erroneo rigetto della domanda di TFR, che sarebbe stato negato non per prova del pagamento ma per l'erronea mancanza di una domanda specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di non esaminare preliminarmente la legittimazione passiva, perché la causa era stata decisa sulla questione ritenuta più liquida; ha considerato generiche le censure sul preteso giudicato interno e sull'orario di lavoro; ha reputato inammissibile la doglianza sulle mansioni superiori perché diretta a contestare accertamenti di merito insindacabili; ha infine ritenuto inammissibile anche il motivo sul TFR, poiché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione autonoma e completa, e il ricorso non si confrontava specificamente con tutti i passaggi argomentativi. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere formulati in modo specifico e coerente con la censura dedotta; non è consentito usare il vizio motivazionale o di violazione di legge per una generica critica del merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia e vizi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ne ha ravvisato violazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a sovvertire gli accertamenti di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio sindacabile in cassazione.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse un giudicato sulle questioni prospettate.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non è stato accolto alcun rilievo sul punto.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto decisiva la doglianza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha affrontato una questione di compensazione delle spese perché non vi era attività difensiva delle intimate.
art. 1362 c.c.
Richiamato in relazione all'interpretazione degli atti e della domanda sul TFR; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specifica critica alla ratio decidendi.
art. 1199 c.c.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte ha ritenuto comunque infondata/inammissibile la doglianza sul TFR alla luce della motivazione autonoma della sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha confermato che le censure non scalfivano gli accertamenti di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato come fondamento del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato come fondamento del principio della ragione più liquida e delle esigenze di economia e celerità processuale.
art. 276 c.p.c.
Richiamato per ribadire che la scelta della questione più liquida può derogare all'ordine logico delle questioni.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Il principio della "ragione più liquida" consente al giudice di definire la controversia sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente questioni preliminari o assorbite.
- Non è sindacabile in cassazione la mera rivalutazione del merito e delle prove quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non viziata nei limiti dell'art. 360 c.p.c.; la doglianza deve evidenziare un errore giuridico o un vizio motivazionale specifico.
- La deduzione di un giudicato interno richiede di individuare con precisione il contenuto della decisione di primo grado e il capo effettivamente passato in giudicato; in mancanza di un puntuale riscontro testuale, la censura è inammissibile.
- Quando la sentenza di merito fonda il rigetto su più rationes autonome, il ricorso deve aggredirle tutte in modo specifico; l'omessa critica di anche una sola di esse rende la censura inidonea a determinare la cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20504/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20508/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20516/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20517/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20518/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20519/2024 del 24/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →