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Sentenza

Sentenza del 01/03/2021 n. 1225 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Avviso bonario -Impugnabilità - Cartella di pagamento - Rateizzazione - Acquiescenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso bonario (comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973) relativo a omissione di versamento IVA (€ 747.413,00) e IRES (€ 174.292,00) per l'anno 2014; la società contestava soprattutto sanzioni e interessi e invocava l'esonero per causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997, deducendo una crisi di liquidità dovuta a fallimenti di clienti, ritardi nei pagamenti da parte della P.A. e altri eventi esterni; la società aveva richiesto e ottenuto la rateizzazione e versato la prima rata. Il Tribunale tributario di primo grado accolse il ricorso ritenendo provata la forza maggiore; l'Agenzia propose appello sostenendo in particolare l'inammissibilità dell'impugnazione per presunta acquiescenza derivante dalla rateizzazione, e contestando la qualificazione della crisi come forza maggiore.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'avviso bonario (confermando il principio di impugnabilità delle comunicazioni ex art.36-bis), ma sul merito ha escluso l'esimente della forza maggiore invocata dalla società. Motivazione principale: la crisi di liquidità derivante da ritardi nei pagamenti della P.A. e difficoltà aziendali non costituiscono, di per sè, evento imprevedibile e irresistibile; la società aveva accesso al credito e non provato l'impossibilità reale di reperire le somme per l'adempimento tributario nonostante le azioni possibili. Conseguenza: accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna della società al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio (€ 1.450,00 per il primo grado e € 1.900,00 per il secondo).

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 36-bis, comma 3

    La comunicazione di irregolarità che esplicita una pretesa tributaria è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non assume forma autoritativa (avviso bonario impugnabile).

  • d.lgs. 472/1997, art. 6, comma 5

    La causa di forza maggiore esclude la punibilità delle violazioni tributarie solo se sussistono sia l'elemento oggettivo (evento anormale, esterno, imprevedibile e irresistibile) sia l'elemento soggettivo (obbligo del contribuente di essersi premunito con misure adeguate senza sacrifici eccessivi); la Corte ha applicato l'interpretazione restrittiva, escludendo l'esimente per una semplice crisi di liquidità o ritardi sistematici nei pagamenti da P.A.

  • d.lgs. 546/1992, art. 36

    Richiamato in contestazione come norma processuale: l'ufficio censurava la sentenza per violazione/errata applicazione di norme processuali tributarie; la Commissione ha comunque valutato ammissibilità e merito conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

  • d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020)

    Riferimento procedurale: la trattazione in camera di consiglio in assenza delle parti era consentita ai sensi dell'art. 27 del decreto emergenziale citato.

  • decreto ministeriale n. 55/2014 e d.lgs. 546/1992 art. 15 (comma 2-sexies)

    d.m. 55/2014; art. 15, comma 2-sexies d.lgs. 546/1992

    Norme applicate per la liquidazione delle spese di giudizio: criteri direttivi e riduzioni/aggiustamenti nelle voci di liquidazione delle spese.

  • d.P.R. 602/1973 (art. 97) - riferimento storico

    art. 97 (antecedente abrogato)

    Richiamato nell'argomentazione dell'ufficio per sottolineare l'intenzione del legislatore di limitare abusi derivanti dall'invocare l'indisponibilità finanziaria; la Corte nota che la norma antecedente fu abrogata ma il principio interpretativo rimane rilevante.

Massime di principio

  • Le comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari che esplicitano una pretesa tributaria sono impugnabili davanti al giudice tributario anche se non manifestano forma autoritativa.
  • La richiesta e l'ottenimento di una rateizzazione, e il pagamento di una o più rate, non equivalgono ad acquiescenza definitiva che precluda la possibilità di contestare l'an debeatur, purché il contribuente impugni tempestivamente nei termini.
  • L'esimente della forza maggiore per le violazioni tributarie richiede la prova sia dell'elemento oggettivo (evento esterno, anormale, imprevedibile e irresistibile) sia dell'elemento soggettivo (adozione di tutte le misure ragionevoli per fronteggiare l'evento senza sacrifici eccessivi); la mera crisi di liquidità o ritardi sistematici nei pagamenti da parte della P.A. di norma non bastano.
  • Il contribuente che invoca la forza maggiore deve documentare compiutamente l'impossibilità di adempiere e l'aver fatto tutto il possibile (anche ricorrendo a finanziamenti o altre misure) per ottemperare agli obblighi tributari; l'accesso al credito o la possibilità di rateizzazione possono indebolire l'argomentazione.
  • In caso di soccombenza in appello il contribuente può essere condannato al rimborso delle spese di entrambi i gradi; pertanto la valutazione preventiva della documentazione e della fondatezza del motivo di forza maggiore è cruciale prima di intraprendere o continuare il contenzioso.

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