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Sentenza

Sentenza n. 3648/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari ex art. 55 c.p.a. del provvedimento prot. n. -OMISSIS- (doc. 1) della Direzione Regionale della Lombardia — Settore Servizi — Ufficio Servizi fiscali, sottoscritto digitalmente e notificato a mezzo PEC in data 9 aprile 2026 (doc. 2), recante la cancellazione del ricorrente dall'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità di cui all'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con efficacia immediata; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto ivi compreso, ove occorrer possa, e nella parte in cui esso sia lesivo rispetto alla posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, recante "Regolamento concernente i centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 135 del 11 giugno 1999;

Giustizia amministrativa202602275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, con efficacia immediata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista abilitato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. L’amministrazione aveva fondato il provvedimento sulla ritenuta violazione degli artt. 8 e 21 del d.m. n. 164/1999, assumendo che il ricorrente fosse privo del requisito di non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni contributive e tributarie, in ragione di un debito tributario non sospeso pari a 3.963.899,62 euro. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per mancata comunicazione di avvio del procedimento e mancato preavviso di rigetto, nonché la mancata attivazione della procedura prevista dall’art. 25 del d.m. n. 164/1999 per la contestazione degli addebiti e l’assegnazione di un termine per eliminare le irregolarità. Ha inoltre contestato la violazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del medesimo decreto, poiché l’amministrazione avrebbe considerato una sola violazione, per quanto economicamente rilevante, mentre la disposizione richiede la compresenza di violazioni gravi e ripetute; la violazione contestata risultava, inoltre, ancora sub iudice.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., all’esito della camera di consiglio cautelare, ritenendo integro il contraddittorio e già esaustivamente trattate le questioni. Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto sostanzialmente fondata la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative: il provvedimento è stato adottato senza previa instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990, impedendo al ricorrente di dedurre già nella fase procedimentale l’unicità della violazione, la sua pendenza sub iudice e l’assenza del requisito della reiterazione. Tali deduzioni avrebbero potuto incidere sul contenuto finale dell’atto, sicché la violazione procedimentale non è stata ritenuta meramente formale. Il TAR ha inoltre ritenuto necessaria l’attivazione della procedura prevista dall’art. 25 del d.m. n. 164/1999, riferita anche alle ipotesi di violazione dell’art. 21, comma 1, lett. c), concernente la mancata o incoerente dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1. È stata infine ritenuta fondata la censura sostanziale relativa all’art. 8, comma 1, lett. c): l’esistenza di un’unica violazione, sebbene produttiva di un debito fiscale elevato, non dimostra il requisito ulteriore e necessario della reiterazione. L’amministrazione si era limitata a richiamare l’importo del debito e la sua apodittica riconducibilità alla fattispecie normativa, senza confrontarsi con tali profili. Il provvedimento è stato pertanto annullato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio è integro, le questioni sono già esaustivamente trattate ed è decorso il termine previsto dalla disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta con il ricorso; la causa è stata poi definita nel merito con sentenza semplificata.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    Impongono, secondo il giudice, la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale nei casi rilevanti, consentendo all’interessato di formulare deduzioni potenzialmente incidenti sul contenuto del provvedimento.

  • art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999

    non avere commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità alle disposizioni in materia contributiva e tributaria

    La disposizione richiede la coesistenza dei requisiti della gravità e della reiterazione delle violazioni; una singola violazione, anche se riferita a un debito fiscale consistente, non dimostra di per sé il requisito della reiterazione.

  • artt. 21 e 23 d.m. n. 164/1999

    La loro violazione rientra nella procedura di contestazione prevista dall’art. 25 del decreto; l’art. 21, comma 1, lett. c), comprende anche la mancata o incoerente dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’art. 8, comma 1.

  • art. 25 d.m. n. 164/1999

    Prevede una procedura di contestazione degli addebiti e l’assegnazione di un termine per eliminare le irregolarità riscontrate; tale procedura deve essere attivata anche quando è contestata la mancata o incoerente dichiarazione dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo incide sulla permanenza di un professionista in un elenco abilitante e si fonda su contestazioni relative ai requisiti soggettivi, l’amministrazione deve instaurare previamente il contraddittorio procedimentale, consentendo all’interessato di dedurre fatti e argomenti potenzialmente idonei a incidere sull’esito della decisione.
  • La violazione delle garanzie partecipative ha rilevanza sostanziale, e non meramente formale, quando le deduzioni che l’interessato avrebbe potuto formulare in sede procedimentale riguardano proprio la sussistenza dei presupposti normativi del provvedimento finale.
  • La procedura regolamentare di contestazione degli addebiti e di assegnazione di un termine per rimuovere le irregolarità deve essere attivata quando viene contestata la mancata o incoerente dichiarazione dei requisiti richiesti per l’abilitazione, anche se l’amministrazione ritiene integrata una violazione degli obblighi dichiarativi.
  • Quando la disciplina richiede che le violazioni siano al contempo gravi e ripetute, l’esistenza di una sola violazione, pur di rilevante importo economico, non è sufficiente a dimostrare il requisito della reiterazione.
  • L’amministrazione che dispone la cancellazione da un elenco abilitante deve motivare specificamente la riconducibilità dei fatti accertati alla fattispecie normativa applicata e confrontarsi con gli elementi potenzialmente ostativi, senza limitarsi a richiamare l’importo del debito o la sua apodittica qualificazione.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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