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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9510/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva dichiarato inammissibile per tardività dell'appello avverso la condanna del Tribunale (9/11/2015). Denuncia violazione di legge (art. 591 c.p.p.) riferita al capo b) (ingiuria), sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare la sopravvenuta abolitio criminis (d.lgs. 15/01/2016 n.7) e, in conseguenza, pronunciare l'improcedibilità rispetto al capo b) o comunque rideterminare la pena a mesi dieci di reclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'appello era stato depositato tardivamente (termine scaduto il 25/12/2015; deposito avvenuto il 31/12/2015) e che la tardività dell'impugnazione costituisce causa di inammissibilità insuperabile: la sopravvenuta abolitio criminis non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione quando l'impugnazione è inammissibile per tardività. Pertanto il giudicato formale si perfeziona e l'unico rimedio per il ricorrente è il ricorso al giudice dell'esecuzione (art. 673 c.p.p.). La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma relativa alla continuazione e concorso di reati; citata nell'indicazione dei capi d'imputazione (non oggetto centrale del ricorso).

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sulla responsabilità per il fatto di altro (concorso morale o materiale); citata nell'estratto dei capi d'imputazione.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato al capo a) (minaccia o altri delitti indicati nel capo d'imputazione); citata a titolo descrittivo dei capi d'imputazione.

  • art. 594 cod. pen.

    Norma sull'ingiuria, indicata come capo b). La decisione riguarda la sopravvenuta abolitio criminis di tale fattispecie (d.lgs. 15/01/2016 n.7) e la possibilità di rilevarla in sede di impugnazione a determinate condizioni.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Ha determinato l'abolizione del reato di ingiuria trasformandolo in illecito civile; la Corte spiega i limiti di rilevabilità dell'abolitio criminis in presenza di impugnazioni inammissibili per tardività.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per presunta violazione di legge; la Corte lo utilizza come riferimento per le questioni di inammissibilità e per la possibilità di sindacare abolitio criminis in sede di impugnazione.

  • art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama il termine di quindici giorni per il deposito della motivazione della sentenza, utile al calcolo dei termini per proporre impugnazioni: utilizzato per spiegare l'origine del termine d'appello.

  • art. 585, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i termini per l'impugnazione da parte del difensore; impiegata per determinare la scadenza del termine di impugnazione dell'appello.

  • art. 648, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nelle sezioni unite e nella motivazione: stabilisce limiti relativi al passaggio in giudicato formale e i casi in cui il giudicato sostanziale diventa giudicato formale, con implicazioni sulla rilevabilità di questioni di illegittimità o sopravvenuta abrogazione.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Individua il rimedio esperibile (ricorso al giudice dell'esecuzione) per far valere la sopravvenuta abolitio criminis quando l'impugnazione è inammissibile per tardività.

  • Sezioni Unite (giurisprudenza citata)

    es. Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016; Sez. U, n. 47766 del 26/6/2015; altre pronunce

    La Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite che distingue i casi in cui il giudice dell'impugnazione deve rilevare d'ufficio l'abolitio criminis (per ragioni di economia processuale) e il caso specifico della tardività, nel quale tale rilevazione non può superare la barriera dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La tardività di un'impugnazione è causa di inammissibilità 'insuperabile': se il ricorso è depositato fuori termine, il giudice della legittimità non può rilevare d'ufficio la sopravvenuta abolitio criminis per incidere sul giudicato penale; il rimedio è il ricorso al giudice dell'esecuzione (art. 673 c.p.p.).
  • Quando l'impugnazione è invece ammissibile, il giudice dell'impugnazione deve rilevare la sopravvenuta abolitio criminis e revocare anche le statuizioni civili connesse, salvo che la legge o la natura del giudizio imponga diversamente.
  • Per contestare la decisione per tardività, occorre verificare con attenzione i termini processuali: il decorso inizia dal deposito della motivazione della sentenza (termine di deposito rilevante ex art. 544 c.p.p. e termini d'impugnazione previsti), e chi impugna deve calcolare correttamente la scadenza considerando anche i termini stabiliti per il difensore.
  • Se si ritiene che un reato sia stato successivamente abrogato o trasformato in illecito civile, e l'impugnazione è già inammissibile per tardività, la via corretta per ottenere la revisione della qualificazione è l'azione dinanzi al giudice dell'esecuzione o, se necessario, un'azione civile autonoma per il risarcimento danni da parte della parte civile.
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite distingue fra i casi in cui è opportuno per il giudice dell'impugnazione rilevare d'ufficio questioni sopravvenute (per economia processuale e per evitare passaggi inutili alla fase esecutiva) e il caso della tardività, nel quale il giudicato formale si realizza indipendentemente dalla pronuncia di inammissibilità.

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