Sentenza n. 1856/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti e reclamo formale del 9 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha presentato al Comune un'istanza di accesso documentale e civico avente a oggetto il registro di protocollo delle PEC inviate dal comitato civico, la documentazione interna relativa all'inoltro delle PEC agli assessori e consiglieri indicati per conoscenza, le eventuali motivazioni tecniche o amministrative della mancata consegna, le disposizioni interne sulla gestione delle PEC e chiarimenti sull'obbligo di inoltro d'ufficio, chiedendo altresì, in subordine, le PEC istituzionali degli organi politici. Non avendo ricevuto risposta entro il termine di trenta giorni, il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine al Comune di provvedere, anche mediante eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando di avere successivamente riscontrato l'istanza; ha inoltre dedotto la natura massiva, generalizzata, generica e verosimilmente esplorativa delle richieste, nonché l'assenza di indicazione dell'interesse sotteso e del nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune ha dimostrato di avere riscontrato l'istanza con nota del 26 maggio 2026, successivamente alla notifica del ricorso, accogliendola parzialmente quanto alla documentazione esistente e mettendola a disposizione per visione ed estrazione di copia; per la restante documentazione ha fornito una risposta motivata circa l'inesistenza degli atti richiesti e ha indicato che le disposizioni interne erano contenute in un manuale di gestione del protocollo informatico, consultabile come atto pubblico. Secondo il Collegio, l'oggetto del giudizio era esclusivamente la legittimità del silenzio-rigetto formatosi per decorso del termine di legge; il successivo riscontro dell'amministrazione ha superato tale silenzio e ha fatto venir meno l'interesse a una decisione di merito. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della genericità e della natura verosimilmente esplorativa dell'istanza, non contestate dal ricorrente.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina dell'accesso documentale, invocata dal ricorrente per ottenere visione ed estrazione di copia degli atti comunali.
art. 5 d.lgs. 33/2013
Disciplina dell'accesso civico, richiamata dal ricorrente quale ulteriore base della richiesta di documentazione.
Massime di principio
- Quando il giudizio è diretto esclusivamente contro il silenzio formatosi su un'istanza di accesso, il successivo riscontro dell'amministrazione, anche intervenuto dopo la proposizione del ricorso, fa venire meno l'interesse alla decisione se elimina il silenzio mediante ostensione degli atti esistenti e motivata indicazione dell'inesistenza degli altri documenti richiesti.
- Nel giudizio avverso il silenzio sull'accesso, l'amministrazione può superare la situazione di inerzia fornendo un riscontro parziale, purché metta a disposizione la documentazione esistente e motivi in modo chiaro l'inesistenza o l'indisponibilità degli ulteriori atti richiesti.
- La richiesta di accesso non può essere utilizzata per imporre all'amministrazione la formazione di nuovi documenti o per realizzare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa; la genericità e la natura esplorativa dell'istanza possono rilevare anche ai fini della regolazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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