Ordinanza del 21/03/2018 n. 533 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Gravi e fondati motivi - Danno grave e irreparabile - Garanzia - Non necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in presenza di gravi e fondati motivi oppure la sospensione dell’esecuzione dell’atto quando ricorra un danno grave e irreparabile. La valutazione richiede un bilanciamento tra gravità e irreparabilità del pregiudizio. Il danno deve eccedere quello normalmente connesso all’esecuzione, risultare inevitabile e incidere significativamente sull’attività economica del contribuente. La sospensione non deve essere subordinata a garanzia se l’ufficio non dimostra la solvibilità del contribuente.
Misure cautelari nel processo tributario: presupposti per la sospensione e non necessità della garanzia
Misure cautelari e sospensione dell’esecuzione
L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 disciplina la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La disposizione non richiama congiuntamente i tradizionali requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma distingue due presupposti alternativi: i “gravi e fondati motivi” per la sospensione dell’esecutività della sentenza e il “danno grave e irreparabile” per la sospensione dell’esecuzione dell’atto.
Presupposti della sospensione
La sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata richiede una valutazione prevalentemente giuridica, mediante una delibazione sui gravi e fondati motivi, non separata dall’esame della fondatezza della motivazione posta a base dell’impugnazione.
La sospensione dell’esecuzione dell’atto richiede invece una prognosi in fatto in ordine alla concreta configurabilità di un danno grave e irreparabile, accompagnata dalla valutazione dell’attività concretamente esercitata dal contribuente istante.
Entrambe le ipotesi condividono il requisito della gravità, sebbene esso si manifesti attraverso criteri valutativi differenti: in termini giuridici nel primo caso e mediante una valutazione concreta del pregiudizio nel secondo.
Bilanciamento tra gravità e irreparabilità
Il collegio deve verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi o, comunque, del danno grave e irreparabile attraverso un bilanciamento secondo la metafora dei “vasi comunicanti”. Il maggiore rilievo riconosciuto a uno dei presupposti può compensare il minore rilievo dell’altro.
La valutazione non deve quindi essere necessariamente fondata sulla massima intensità contemporanea di entrambi gli elementi, purché il complessivo quadro cautelare evidenzi un pregiudizio meritevole di tutela.
Nozione di danno grave
È grave il danno che eccede il pregiudizio normalmente e necessariamente subito dal debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. La gravità ricorre quando l’esecuzione determina un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi conseguiti dall’esecutore e i sacrifici imposti all’esecutato.
La gravità deve inoltre essere inevitabile. Non è sufficiente, pertanto, dimostrare una generica difficoltà finanziaria o il semplice aggravio derivante dal pagamento, qualora il pregiudizio possa essere efficacemente contenuto mediante strumenti alternativi.
In particolare, il danno non è considerato inevitabile quando può essere ridotto attraverso:
- la rateazione del pagamento richiesto;
- altre misure finanziarie idonee a mitigare gli effetti dell’esecuzione.
Nozione di danno irreparabile
È irreparabile il danno che l’esecuzione provoca mediante la perdita o la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza possibilità di reintegrazione in natura o per equivalente nell’eventualità di accoglimento del ricorso.
Il presupposto può sussistere quando l’importo da pagare, rapportato al contesto finanziario della società istante, sia tale da incidere considerevolmente sui piani previsionali dell’attività sociale. La valutazione deve quindi tenere conto non solo dell’ammontare assoluto della somma, ma anche della sua incidenza concreta sull’equilibrio economico e finanziario della società.
Incidenza degli oneri finanziari
La ricorrenza del danno irreparabile è ulteriormente avvalorata quando gli interessi corrispettivi che spetterebbero alla società in caso di restituzione delle somme indebitamente pagate durante il processo risultino inferiori:
- agli interessi che la contribuente dovrebbe corrispondere alle banche per procurarsi la provvista necessaria al pagamento;
- agli interessi o rendimenti che la società potrebbe ottenere investendo le somme pagate all’erario nella propria attività d’impresa.
Tale comparazione evidenzia che l’esborso immediato può produrre un costo finanziario non adeguatamente compensato dall’eventuale successiva restituzione, incidendo sulle prospettive operative e previsionali della società.
Garanzia e condizioni per la sospensione
La sospensione non deve essere subordinata alla prestazione di una garanzia quando l’ufficio non produca documentazione idonea ad attestare la solvibilità del contribuente.
La mancata dimostrazione della solvibilità da parte dell’amministrazione impedisce quindi di giustificare la richiesta di garanzia come condizione necessaria per la tutela cautelare. In assenza di tale documentazione, la sospensione può essere concessa senza imporre al contribuente un ulteriore onere garantistico.
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