Ordinanza del 21/03/2018 n. 7040 - Corte di Cassazione
Accertamento delle Imposte - Accertamento sintetico - Acquisizione di titoli - Presunzione semplice - Inversione dell'onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente contro un accertamento sintetico IRPEF relativo al 2002, fondato sull’acquisto di azioni per Lire 400.000 indicato in atto notarile come già pagato. Pur ammettendo che il contribuente possa dimostrare l’inesistenza o la minore consistenza del reddito presunto, anche provando il mancato pagamento o la simulazione dell’atto, la Corte ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la simulazione. La ricorrente è stata condannata alle spese per Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973 e prova contraria sull’acquisto di titoli
Accertamento sintetico e acquisto di azioni
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti di O.M., con riferimento all’IRPEF per l’anno 2002. L’accertamento traeva origine dall’acquisto di azioni per il prezzo di Lire 400.000, indicato nell’atto notarile come già corrisposto, considerato dall’Amministrazione finanziaria quale incremento patrimoniale rilevante ai fini della determinazione sintetica del reddito.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso introduttivo e la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato tale decisione.
Principi sull’onere della prova
La Corte di cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’accertamento sintetico previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 costituisce una presunzione semplice a favore dell’Ufficio. Il contribuente può fornire la prova contraria mediante idonea documentazione, dimostrando, in particolare, che:
- il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- il reddito presunto non esiste oppure esiste in misura inferiore;
- i beni o gli importi assunti come indici di capacità contributiva non sono effettivamente entrati nella sua disponibilità;
- l’atto posto a base dell’accertamento è simulato e non comporta una reale disponibilità economica.
La prova contraria può quindi riguardare anche il mancato versamento del prezzo indicato nell’atto. In tale ipotesi, il contribuente deve dimostrare che la disponibilità patrimoniale è solo apparente e che il contratto, pur formalmente oneroso, ha in realtà causa gratuita per effetto della simulazione.
La massima richiama, tra le altre, Cass. n. 21442 del 10 ottobre 2014, nonché Cass. nn. 8665 del 2002 e 5991 del 2006.
Prova della simulazione nel caso concreto
La contribuente sosteneva di avere prodotto documentazione idonea a dimostrare che il prezzo delle azioni non era stato effettivamente pagato. A sostegno della tesi aveva depositato anche una dichiarazione del venditore, il quale affermava di non avere ricevuto alcun corrispettivo.
La Commissione tributaria regionale aveva tuttavia escluso che tale dichiarazione potesse assumere valore probatorio decisivo:
- perché non presentava le caratteristiche di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- perché era stata prodotta in appello ed era stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992.
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Commissione regionale. Quest’ultima aveva esaminato integralmente gli elementi forniti dalla contribuente e, con motivazione ritenuta logica, adeguata e sufficiente, aveva concluso che tali elementi non dimostrassero la simulazione dell’acquisto né l’inesistenza del pagamento.
Valutazione del ricorso
Il ricorso era fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2700 e 2697 del codice civile e dell’art. 116 del codice di procedura civile, oltre che sull’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato e, ancor prima, inammissibile. La contribuente non aveva adeguatamente contrastato l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, ma aveva tentato di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e non viziata.
La Corte ha quindi ritenuto pacifico il dato posto a base dell’accertamento, ossia l’acquisto delle azioni al prezzo dichiarato nell’atto notarile come già versato, e ha escluso che la ricorrente avesse fornito una prova sufficiente del mancato pagamento o della simulazione del contratto.
Esito e spese
Il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
La decisione è stata assunta dalla Corte di cassazione in camera di consiglio il 27 febbraio 2018 e depositata il 21 marzo 2018.
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