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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Novara

Procedimento - Richiesta di remissione in termine - Nullità - Configurabilità - Art. 184 bis c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità, nel processo tributario, dell'istituto della remissione in termini previsto dall'art. 184-bis c.p.c., oggi sostituito dall'art. 153, comma 2, c.p.c. La questione concerne la possibilità di rimediare a una decadenza processuale, inclusa la tardiva impugnazione di provvedimenti tributari sostanziali, quando il mancato rispetto del termine sia stato determinato da una causa non imputabile alla parte. È necessario dimostrare concretamente che la decadenza sia stata causata da un fatto estraneo alla volontà dell'interessato e che questi abbia agito in modo incolpevole.

La decisione

Il principio affermato è che la remissione in termini è applicabile anche al rito tributario. Essa opera sia per le decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia per quelle riguardanti facoltà esterne e strumentali al processo, come l'impugnazione di atti impositivi o di altri provvedimenti sostanziali. Tuttavia, la rimessione non è automatica: la parte deve provare l'esistenza di una causa non imputabile, estranea alla propria volontà, che abbia impedito il tempestivo esercizio del diritto di difesa. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio né identifica le parti; pertanto non è possibile determinare un vincitore processuale.

Norme richiamate

  • Art. 184-bis c.p.c.

    La disposizione, applicabile anche al processo tributario, consente di rimettere in termini la parte decaduta quando dimostri che la decadenza è stata determinata da una causa non imputabile alla sua volontà.

  • Art. 46 della legge n. 69 del 2009

    Ha abrogato l'art. 184-bis c.p.c., trasferendo la disciplina generale della remissione in termini nell'art. 153, comma 2, c.p.c.

  • Art. 153, comma 2, c.p.c.

    Costituisce la norma generale oggi applicabile alla remissione in termini e richiede che la parte dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la remissione in termini può riguardare non solo attività interne al giudizio, ma anche la tardiva impugnazione di atti tributari, purché siano rispettati i presupposti di legge.
  • La parte deve provare in modo concreto e documentato che l'inosservanza del termine è dipesa da un impedimento oggettivo, estraneo alla sua volontà e non evitabile con l'ordinaria diligenza.
  • La semplice dimenticanza, negligenza, disorganizzazione o mancata conoscenza della scadenza normalmente non integra una causa non imputabile.
  • La richiesta di remissione deve essere proposta tempestivamente non appena cessato l'impedimento, senza attendere ulteriormente.
  • L'istituto tutela l'effettività del diritto di difesa, ma non consente di superare ordinariamente i termini perentori né di sanare condotte colpevoli o negligenti.

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