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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47196/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione in relazione a procedimento per il reato di cui all'art. 73, c. 1 DPR n. 309/1990, dopo assoluzione in appello perche' il fatto non sussiste. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza di rigetto sostenendo una erronea applicazione della legge penale: a suo dire la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente un comportamento ostativo fondandosi unicamente sul silenzio nel corso dell'interrogatorio, senza considerare condotte extraprocessuali o indicare fatti concreti che l'indagato avrebbe dovuto dichiarare, limitandosi a formule generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha valutato correttamente, in sede di riparazione, l'insieme degli elementi probatori e ha ritenuto che le conversazioni intercettate e i messaggi dell'ETTORRE (risposte sintetiche, linguaggio allusivo, appuntamenti rapidi, espressioni come "quelle cose" o "la cosa bella", riferimenti a "te li porto/te li do") avevano creato una falsa apparenza del suo coinvolgimento nell'attivita' illecita, costituendo comportamento idoneo a precludere l'indennizzo. La Cassazione ha precisato la cornice giuridica applicabile (valutazione autonoma ex ante del giudice della riparazione, distinzione tra accertamento della responsabilita' penale e verifica se il comportamento abbia formato la falsa apparenza) e ha osservato che, sebbene il silenzio sia in linea generale irrilevante dopo la modifica normativa del 2021, nel caso concreto il comportamento ostativo non si fondava solo sul silenzio ma su conversazioni e condotte allusive. Il ricorrente e' stato altresi' condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990

    Norma sostanziale richiamata quale capo di imputazione originario nel procedimento penale da cui trae origine la custodia cautelare; la condotta contestata ha orientato l'analisi dei fatti rilevanti ai fini della riparazione

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla facolta' di impugnare il provvedimento cautelare; la Corte di merito ha rilevato che l'indagato non aveva neppure impugnato il titolo cautelare, elemento considerato nel complesso valutativo

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione; la sua interpretazione e' stata applicata secondo il principio che esclude l'indennizzo se l'indagato ha contribuito con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza di responsabilita'

  • art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188

    Modifica normativa richiamata per precisare che il silenzio dell'indagato nell'esercizio della facolta' difensiva non e' piu' di per se' comportamento ostativo all'indennizzo; la Corte pero' ha rilevato che nel caso concreto il giudizio si fondava su elementi diversi e piu' pregnanti del mero silenzio

Massime di principio

  • Per ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione non occorre dimostrare un errore giudiziario: rileva anche la 'antinomia strutturale' o 'funzionale' tra custodia e esito del processo, salvo che l'indagato abbia contribuito con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza di colpevolezza
  • Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante, distinta dall'accertamento di responsabilita' penale: deve esaminare se il comportamento dell'interessato abbia concretamente generato la falsa apparenza di partecipazione al reato
  • Il silenzio dell'indagato, dopo la modifica normativa del 2021, in linea generale non costituisce comportamento ostativo all'indennizzo; tuttavia, se alla base del rigetto vi sono elementi attivi (conversazioni, linguaggio in codice, scambi che appaiono chiaramente allusivi), l'indennizzo puo' essere escluso
  • Comportamenti comunicativi (risposte sintetiche, linguaggio allusivo, appuntamenti rapidi, espressioni vaghe che possono essere interpretate come riferimenti a 'merce') possono costituire condotta ostativa se idonei a creare una forte e fondata apparenza di coinvolgimento in attivita' illecite
  • Il giudice deve motivare compiutamente la valutazione di 'colpa grave' o condotta ostativa, apprezzando l'intero materiale probatorio (intercettazioni, messaggi, condotte extraprocessuali) e indicando con precisione i tratti rilevanti che hanno determinato la falsa apparenza
  • La mancata impugnazione del provvedimento cautelare o l'adozione di scelte difensive possono essere valutate nel quadro generale ma non sostituiscono l'obbligo per il giudice di fondare la decisione su elementi concreti e motivati

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