Cassazione Penale, Sentenza n. 39989/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 13/02/2023: Genchi e Pinto lamentano che le attenuanti generiche siano state riconosciute solo con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti (anziché prevalenti) e contestano la mancata valorizzazione del comportamento processuale e dell'incensuratezza; Lacalendola deduce violazione di legge e vizio motivazionale nella determinazione della pena (art. 133 c.p.); Laera allega nullità e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 e 125 c.p.p., sostenendo che anche la sentenza di applicazione della pena richiede motivazione e lamentando errori sull'eventuale disciplina della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Genchi, Lacalendola e Laera, confermando in via definitiva l'affermazione di responsabilità e disponendo la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha invece annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Pinto Flavio Eugenio per carenza di motivazione circa il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto; ha altresì dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per Pinto.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La Corte ricorda che l'incensuratezza, pur rilevante, può essere valorizzata solo nei limiti consentiti dall'art. 62-bis; non è di per sé sufficiente a far prevalere le attenuanti se il giudice ritiene l'equivalenza più adeguata.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio di determinazione della pena: la Corte afferma che la graduazione è discrezionale nel giudice di merito purché motivata e non arbitraria, e il sindacato di legittimità è limitato.
art. 132 cod. pen.
Rientra nei principi cui il giudice deve attenersi nella determinazione della pena; la Corte conferma che non è richiesta motivazione analitica su ogni elemento, salvo casi di pena eccessiva rispetto alla media edittale.
art. 629 cod. pen.
Richiamato per individuare la pena edittale di riferimento (reati di rapina/estorsione) e valutare la congruità della pena inflitta dal giudice di merito.
art. 56 cod. pen., comma 2
Menzionato in relazione alla determinazione della pena in caso di tentativo (riduzione della pena edittale minima/massima) e al calcolo del trattamento sanzionatorio applicato dal giudice.
artt. 444 e 125 c.p.p.
Richiamati da Laera per lamentare carenza di motivazione nelle sentenze di applicazione della pena; la Corte osserva però che nel caso concreto non si è trattato di una sentenza di applicazione della pena e che l'eccezione è estranea al caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese del procedimento e per disporre l'obbligo contributivo alla cassa delle ammende, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020) e art. 94, comma 2 D.Lgs. 150/2022
Richiamati in relazione alla trattazione scritta del procedimento in cassazione (esame scritto senza discussione orale) applicabile al procedimento in assenza di richiesta di discussione orale nei termini.
Massime di principio
- La Cassazione non sindaca le valutazioni di merito sulla comparazione tra attenuanti e aggravanti se la Corte territoriale fornisce motivazione sufficiente e non arbitraria; il giudizio di equivalenza è valutazione discrezionale del merito.
- Se una specifica posizione dell'imputato non è motivata in sentenza (mancanza di spiegazione della scelta del giudice), la Cassazione annulla con rinvio solo per quella posizione e non necessariamente per l'intero dispositivo.
- Le censure generiche o non pertinenti ai fatti e alla decisione concreta sono causa di inammissibilità dell'impugnazione.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti della motivazione prevista dagli artt. 132 e 133 c.p.; la Cassazione interviene solo se vi è arbitrio o illogicità evidente.
- In caso di ricorsi inammissibili può essere disposta la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando siano ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Le doglianze relative alla mancanza di motivazione in sentenze diverse dalla tipica sentenza di applicazione della pena devono essere adeguatamente ancorate al tipo di provvedimento impugnato per evitare l'inammissibilità.
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