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Ordinanza

Ordinanza n. 962/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di cessazione delle misure di accoglienza presso il c.a.s. “il Risveglio” di Licenza (RM).

Giustizia amministrativa202600199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di cessazione delle misure di accoglienza presso un centro di accoglienza straordinaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza presso un centro di accoglienza straordinaria. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava la riconducibilità della mancata accettazione dell’inserimento presso la struttura individuata dall’Amministrazione alla fattispecie prevista dall’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015, quale presupposto per la revoca delle misure di accoglienza.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente un idoneo fumus boni iuris. In particolare, ha considerato la mancata accettazione dell’inserimento presso la struttura individuata dall’Amministrazione riconducibile all’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015, che prevede la revoca delle misure di accoglienza in caso di mancata presentazione presso la struttura individuata. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell’art. 57 c.p.a. Il provvedimento non definisce il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015

    revoca delle misure di accoglienza per la mancata presentazione presso la struttura individuata

    La mancata accettazione dell’inserimento presso la struttura individuata dall’Amministrazione è stata ritenuta, nella fase cautelare, riconducibile alla fattispecie che consente la revoca delle misure di accoglienza per mancata presentazione presso la struttura individuata.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la domanda e la valutazione della tutela cautelare.

  • art. 57 c.p.a.

    È stato applicato per compensare le spese della fase cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mancata accettazione dell’inserimento presso la struttura di accoglienza individuata dall’Amministrazione può essere ricondotta alla fattispecie di revoca delle misure di accoglienza prevista dall’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015, quando equivalga alla mancata presentazione presso la struttura individuata.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando, a un sommario esame, la censura non risulti assistita da un idoneo fumus boni iuris; tale valutazione resta propria della fase cautelare e non definisce il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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