Cassazione Penale, Ordinanza n. 05346/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile della violazione dell'art. 189, comma 7, del Codice della strada per essersi allontanato dopo un sinistro, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito non avesse adeguatamente considerato i presupposti per l'applicazione dell'istituto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte, privo di specifica critica alla motivazione impugnata e di puntuali ragioni di diritto. Ha inoltre rilevato che il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato elementi ostativi alla tenuità, tra cui la fuga dopo l'impatto, l'assenza di segni di resipiscenza, l'uso di un veicolo intestato a terzo, privo di assicurazione e condotto senza titolo abilitativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, con conferma della responsabilità dell'imputato per la violazione del Codice della strada contestata e del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 189, comma 7, C.d.S.
Norma incriminatrice contestata, riferita alla condotta di fuga dopo un sinistro stradale; la sentenza presuppone la conferma della responsabilità per tale violazione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il mancato riconoscimento è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 133 c.p.
È il parametro di riferimento per valutare la tenuità del fatto e la gravità della condotta, considerando le modalità dell'azione, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 6 delibera?
Non risulta chiaramente dal testo; non inserito.
art. 192 c.p.p.
Non citato nel testo.
art. 6 CEDU
Non citato nel testo.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di motivazione in cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili censure meramente reiterative o apodittiche, prive di critica analitica e di puntuali riferimenti alla motivazione.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è automatico e impone una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., potendo il giudice valorizzare anche solo alcuni elementi rilevanti purché motivi in modo non meramente stereotipato.
- La decisione sulla particolare tenuità del fatto appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per carenza assoluta o manifesta illogicità della motivazione.
- Condotte incompatibili con la minima offensività, come la fuga dopo il fatto e l'utilizzo di un veicolo privo di assicurazione e condotto senza abilitazione, possono legittimamente escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
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