Sentenza n. 567/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del 5 aprile 2024, con il quale il Questore della Provincia di Palermo ha disposto il divieto di accesso per anni tre a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputeranno le manifestazioni calcistiche;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso per tre anni a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni calcistiche
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore in relazione alla partecipazione a una maxi rissa verificatasi al termine di una partita dilettantistica. Ha dedotto l'erronea identificazione dei presupposti di fatto, sostenendo che i filmati non consentissero una sua sicura individuazione e che non fosse provato l'effettivo lancio di un bastone, la sua direzione verso persone o il verificarsi di lesioni. Ha inoltre dedotto violazione di legge, carenza di motivazione e sproporzione della misura, contestando che la condotta dimostrasse una personalità incline alla violenza e sostenendo che non fosse stato provato né l'innesco degli scontri né il compimento di atti lesivi. Infine, ha censurato la durata triennale del divieto come eccessiva rispetto ai fatti contestati. L'Amministrazione ha difeso la legittimità dell'atto, valorizzando la partecipazione attiva del ricorrente alla rissa, documentata da informative di polizia, riprese video e fotografiche, dichiarazioni, referto arbitrale, provvedimenti della giustizia sportiva e procedimento penale per rissa ancora pendente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il DASPO come misura di prevenzione atipica, avente natura preventiva e non sanzionatoria, non subordinata all'accertamento definitivo di una responsabilità penale. Ha ritenuto sufficiente, ai fini amministrativi, un accertamento di pubblica sicurezza puntuale e logicamente argomentato, fondato su elementi istruttori gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la pluralità degli elementi acquisiti consentiva di ritenere provata la partecipazione attiva del ricorrente alla rissa e il lancio di un bastone contro gli avversari. La partecipazione attiva a episodi di violenza durante manifestazioni sportive è stata ritenuta idonea, di per sé, a fondare la prognosi di pericolosità, senza necessità di dimostrare il ferimento di terzi o che il soggetto abbia dato origine agli scontri. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato quanto al contesto, alla condotta individuale e al rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. La durata triennale è stata considerata non illogica né sproporzionata, in quanto parametrata alla gravità della rissa collettiva e al ruolo attivo del ricorrente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per euro 2.000, oltre accessori di legge, mentre la definizione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a successivo provvedimento previa produzione della documentazione richiesta.
Norme richiamate
art. 588 c.p.
La rissa si consuma con la partecipazione allo scontro fisico tra più persone; il richiamo è utilizzato dall'Amministrazione per evidenziare la rilevanza della partecipazione del ricorrente, pur senza necessità di una condanna penale definitiva ai fini del DASPO.
artt. 74 e ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina il patrocinio a spese dello Stato; la definizione dell'ammissione e la liquidazione del compenso sono state rinviate previa verifica dei requisiti e produzione della documentazione.
art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la verifica dei requisiti necessari all'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione alla verifica e alla possibile revoca o definizione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura di prevenzione, non una sanzione penale o amministrativa in senso stretto; la sua adozione non richiede l'accertamento definitivo della responsabilità penale del destinatario.
- Il divieto di accesso agli impianti sportivi può fondarsi su un accertamento di pubblica sicurezza puntuale, logicamente motivato e basato su una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, inclusi rilievi video e fotografici, informative di polizia, referti arbitrali e provvedimenti della giustizia sportiva.
- La prognosi di pericolosità richiesta per il DASPO riguarda l'affidabilità del soggetto rispetto al corretto e pacifico svolgimento degli eventi sportivi e non una generale inclinazione alla violenza nella vita sociale.
- La partecipazione attiva a una rissa o ad altri episodi di violenza verificatisi in occasione di una manifestazione sportiva può fondare il giudizio di pericolosità anche se non è provato il ferimento di terzi, l'effettivo danno prodotto o il ruolo del soggetto quale iniziatore degli scontri.
- La scelta di adottare il DASPO e la relativa durata rientrano nella discrezionalità tecnica dell'Autorità di pubblica sicurezza e sono sindacabili dal giudice nei limiti della manifesta illogicità, della sproporzione o del difetto di istruttoria; una durata triennale è legittima se congruamente parametrata alla gravità concreta dei fatti e al ruolo attivo del destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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