Cassazione Penale, Ordinanza n. 02583/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice per l'udienza preliminare aveva pronunciato sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato in relazione a un fatto qualificato come tentato omicidio aggravato. L'imputato, tramite difensore, ha impugnato deducendo violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la condotta contestata non integrasse il delitto di tentato omicidio aggravato ma quello di lesioni aggravate. La censura era quindi diretta a contestare la qualificazione giuridica del fatto operata nella sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo in presenza di un errore manifesto, cioè di una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, immediatamente percepibile senza margini di opinabilità. Nel caso concreto non è stata ravvisata una qualificazione giuridica eccentrica rispetto all'imputazione, sicché la doglianza non rientrava nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è seguita l'inammissibilità de plano del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
individua i soli motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; l'errore sulla qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se manifesto
art. 56 c.p.
richiamato dalla difesa come norma che, insieme all'art. 575 c.p., sarebbe stata erroneamente applicata nella qualificazione del fatto come tentato omicidio
art. 575 c.p.
richiamato dalla difesa come norma di riferimento per il delitto di omicidio tentato contestato
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria
art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017
norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per affermare la condanna alla sanzione pecuniaria in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è circoscritto ai motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali rientra l'erronea qualificazione giuridica del fatto.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, ossia la qualificazione risulti immediatamente e senza margini di opinabilità palesemente incompatibile con il capo di imputazione e con la motivazione della sentenza.
- È inammissibile il ricorso che censuri la qualificazione giuridica del fatto in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, senza che l'errore emerga in modo immediato dal capo di imputazione e dalla sentenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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