Sentenza n. 349/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delle determine n.9592 e n.9599 del 15 maggio 2025, del Genio Civile della Regione Abruzzo, recanti le revoche delle concessioni di pertinenza idraulica PE/C/458 e PE/C/510, sulla sponda destra del fiume Saline, con ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, per consentire in loco opere di mitigazione del rischio idrogeologico al Commissario straordinario all’uopo delegato, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dai ricorrenti alla luce della comunicazione regionale sull'imminente avvio dei lavori e dell'ordine di sgombero dell'area. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure di violazione di legge e di eccesso di potere. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: revoche di due concessioni di pertinenza idraulica, con ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, finalizzate alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le determine regionali del 15 maggio 2025 con cui erano state revocate le concessioni di pertinenza idraulica PE/C/458 e PE/C/510, ubicate sulla sponda destra del fiume Saline, ed era stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 21-quater e 21-quinquies della l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dell'art. 44 del D.R. n. 1/2022, nonché l'eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Nel corso del giudizio, dopo l'accoglimento parziale della domanda cautelare, la Regione ha comunicato l'imminente avvio dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico anche nell'area interessata e ha ordinato lo sgombero. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione delle impugnative e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
Norma indicata dai ricorrenti quale parametro di legittimità delle revoche; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 21-quater l. 241/1990
Norma indicata dai ricorrenti in relazione agli effetti e alla sospensione dell'efficacia del provvedimento; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Norma indicata dai ricorrenti quale parametro della revoca amministrativa; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale richiamato dai ricorrenti; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 44 D.R. n. 1/2022
Norma regionale richiamata dai ricorrenti; il giudice non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando sia determinata da sopravvenienze che rendono non più utile una pronuncia sul provvedimento impugnato, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso, anche quando il giudizio abbia avuto una precedente fase cautelare.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate ove sussistano giuste ragioni.
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