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Sentenza

Sentenza del 25/02/2021 n. 247 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Art. 12 comma 7 L. n. 212/2000. Rispetto del termine tra la notifica del processo verbale di constatazione e quella dell'avviso, in prossimità del termine di decadenza dell'azione accertativa. ''Particolare e motivata urgenza. Natura. Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di contestazione ex art. 8 comma 2 D.L. 16/2012 per deduzione di costi fittizi su fatture ritenute per operazioni inesistenti per gli anni 2006 e 2007 (tre fatture per complessivi €70.000). Contestazione fondata sul PVC di accessi/controlli (operazione 'Off-Road') e su indizi di collegamento con società emittenti presumibilmente inattendibili; discussione anche sulla tempestività dell'accertamento e sul rispetto del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12 comma 7 L. n. 212/2000 (notifica dell'atto prima della scadenza del termine dopo rilascio del PVC) e sulla possibilità di raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertativa in presenza di obbligo di denuncia penale.

La decisione

La Commissione tributaria d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di contestazione pronunciato in primo grado a favore dei contribuenti. Ha ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostrato l'insussistenza reale delle operazioni contestate né fornito prova adeguata dell'urgenza che giustificasse l'anticipata emanazione dell'atto rispetto al termine dilatorio. Ha inoltre considerato rilevante, ai fini della valutazione del quadro probatorio, l'archiviazione del procedimento penale a carico del legale rappresentante e altre pronunce che indebolivano le tesi dell'Amministrazione. Spese compensate integralmente.

Norme richiamate

  • L. n. 212/2000, art. 12 comma 7

    Il termine dilatorio di 60 giorni tra rilascio del processo verbale di constatazione e notifica dell'avviso di accertamento è funzione di garanzia del contraddittorio; la violazione determina l'illegittimità dell'atto salvo 'particolare e motivata urgenza' effettivamente esistente e provata dall'Ufficio. La scadenza del termine di decadenza non costituisce di per sé urgenza.

  • D.L. 16/2012 conv. L. 44/2012, art. 8 comma 2

    Norma di riferimento per l'avviso di contestazione utilizzato nel procedimento (quadro procedurale dell'accertamento tributario ai sensi dell'articolazione normativa richiamata).

  • D.Lgs. 74/2000, art. 2

    Rilevanza dell'obbligo di denuncia penale per il raddoppio dei termini di accertamento (giurisprudenza collega il raddoppio alla presenza di fatti che impongono denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.), ma l'eventuale archiviazione penale indebolisce il quadro indiziario che giustifica il raddoppio.

  • DPR 602/1973, art. 36

    Regola la responsabilità dei soci per debiti tributari della società; richiamata per precisare che la responsabilità è limitata alle somme da essi riscosse in sede di liquidazione (richiamo al secondo comma dell'art. 2495 c.c.).

  • Codice civile, art. 2495 secondo comma

    Stabilisce che i soci rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti delle somme riscosse in sede di liquidazione (principio usato per delimitare la responsabilità dei soci dopo estinzione societaria).

  • Codice di procedura penale, art. 331

    Indica le ipotesi che impongono l'obbligo di denuncia: la giurisprudenza richiama tale articolo per valutare se sussistessero fatti che giustificassero il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Codice di procedura penale, art. 654

    Principio di non vincolatività del giudicato penale per il giudice tributario: la sentenza penale non è automaticamente vincolante nel processo tributario, ma il suo esito costituisce elemento valutabile come indizio o prova.

  • D.Lgs. 74/2000, art. 20

    Richiamato (in relazione all'art. 654 c.p.p.) per affermare che il giudicato penale non vincola il giudice tributario; tuttavia, l'esito penale può comunque essere valutato come elemento di prova nel processo tributario.

  • Circolare Ministero delle Finanze n. 154/2000

    Si segnala che il Ministero ammette la possibilità che il giudicato penale possa avere efficacia nel processo tributario solo se la pronuncia penale non si fonda su prove non ammesse nel processo tributario (richiami ai limiti probatori del processo tributario).

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 è una garanzia procedimentale: la sua violazione rende illegittimo l'avviso salvo che l'Amministrazione provi una "particolare e motivata urgenza"; la mera enunciazione dell'urgenza nell'atto non è sufficiente, va dimostrata.
  • La scadenza del termine di decadenza dell'azione di accertamento non costituisce automaticamente una 'ragione di urgenza' idonea a giustificare l'anticipata notifica dell'atto; l'Ufficio può però dimostrare che fattori non imputabili ad esso hanno reso necessaria l'azione anticipata.
  • L'esito del procedimento penale (archiviazione o assoluzione) non vincola il giudice tributario, ma rappresenta un elemento probatorio rilevante che può indebolire il quadro indiziario dell'Amministrazione e favorire il contribuente.
  • L'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva inesistenza delle operazioni fatturate quando contesta fatture ritenute fittizie; la presenza di documenti giustificativi (es. pagamenti tramite assegni circolari, documentazione tecnica) può neutralizzare il rilievo accusatorio se l'indizio non è grave, preciso e concordante.
  • La responsabilità dei soci dopo la cessazione della società è limitata alle somme percepite in sede di liquidazione, salvo diverse regole di responsabilità: contare sulle presunzioni generiche di inattendibilità del bilancio non è sufficiente senza prove specifiche.
  • In presenza di un quadro indiziario complesso e decisioni penali e tributarie contrastanti, il giudice tributario valuta la congruenza e la solidità delle prove (presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti); in caso di dubbio favore al contribuente e compensazione integrale delle spese è possibile.
  • Quando si valuta la tempestività o legittimità di un accertamento vicino alla decadenza, gli elementi documentali che dimostrano l'attività investigativa e le cause dello slittamento dei tempi devono essere dettagliati e provati dall'Ufficio.

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