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Sentenza

Sentenza del 25/02/2021 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento basato su movimenti bancari - Documentazione bancaria per verifica degli accrediti - Autorizzazione per accesso ai conti bancari - Illegittimità nell'attribuzione di reddito autonomo - Illegittimità nell'attribuzione di partita IVA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha notificato avvisi di accertamento per gli anni 2000-2002 basati su movimenti bancari (accrediti ripetuti e continuativi) per redditi non dichiarati, IVA e IRAP, attribuendo alla contribuente esercizio di lavoro autonomo con apertura d'ufficio di partita IVA. La contribuente ha contestato la ricostruzione sostenendo che gli importi provenivano da terzi (un uomo con cui aveva una relazione e amiche) e che l'Ufficio non aveva fornito prova certa della natura e della provenienza degli accrediti; ha inoltre denunciato carenze documentali e violazioni procedurali (mancanza delle autorizzazioni per l'accesso ai conti). L'Ufficio ha dedotto la presunzione legale desumibile dai conti correnti ai sensi degli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72 e ha sostenuto che, in caso di omessa dichiarazione, gravava sulla contribuente l'onere di superare la presunzione.

La decisione

In primo grado (CTP Torino) il ricorso della contribuente è stato accolto. La CTR ha confermato l'accoglimento. La Cassazione ha però accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza e rinviando per nuovo esame alla CTR di Torino (motivo: corretta applicazione delle norme sulle presunzioni derivate dai conti correnti). In sede di rinvio la CTR ha comunque confermato l'annullamento degli avvisi: ha ritenuto che manchino agli atti la documentazione bancaria necessaria per verificare data, importo e provenienza degli accrediti e la prova delle autorizzazioni previste dagli artt. 32 e 51; ha inoltre dichiarato insostenibile l'attribuzione di reddito da lavoro autonomo e la partita IVA, essendo fondate su mere supposizioni (anonima e assenza di elementi probatori). Pertanto l'accertamento è stato annullato e le spese tra le parti compensate.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973 art. 32, comma 1, punto 2

    i dati desumibili dai conti possono essere posti alla base dell'accertamento "se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che hanno rilevanza allo stesso fine"

    Consente all'Ufficio di utilizzare le risultanze bancarie come presunzione relativa nei confronti del contribuente che non ha presentato dichiarazione; la presunzione sposta l'onere di prova sul contribuente, ma presuppone la disponibilità di documentazione bancaria idonea (estratti, date, provenienza) e il rispetto delle formalità per l'accesso ai conti

  • DPR 633/1972 art. 51, comma 2, punto 2

    i dati desumibili dai conti possono essere posti alla base dell'accertamento "se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili"

    Analogamente all'art.32, autorizza l'uso degli estratti bancari per ricostruire elementi ai fini IVA; anche qui la presunzione è relativa e richiede documentazione idonea e il rispetto delle procedure di accesso agli atti bancari

  • D.lgs. 546/1992 art. 63

    Norma procedurale sulla riassunzione del giudizio dopo cassazione e rinvio; utilizzata per riprendere il processo dopo l'ordinanza di remessione

  • Codice di procedura civile art. 360, n. 3 (motivi di cassazione)

    Richiamato come fondamento del ricorso per cassazione dell'Amministrazione (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), utilizzato dalla Corte per censurare la precedente decisione della CTR che aveva errato nel valutare l'onere probatorio

Massime di principio

  • L'uso dei movimenti bancari è legittimo e costituisce una presunzione relativa: se il contribuente non ha presentato dichiarazione l'Ufficio può porre a base dell'accertamento gli accrediti bancari, ma spetta al contribuente fornire prova idonea della provenienza o dell'inquadramento giuridico (donazioni, prestiti, somme personali, ecc.) per superare la presunzione.
  • Perché le risultanze bancarie possano essere utilizzate efficacemente serve che l'Ufficio produca documentazione chiara e completa (estratti, date, importi, beneficiari/ordinanti o altri elementi utili a ricostruire la provenienza); in mancanza di tali documenti l'accertamento è vulnerabile e può essere annullato.
  • L'accesso e l'utilizzo dei dati bancari devono rispettare le formalità previste dalla normativa (art.32 DPR 600/73 e art.51 DPR 633/72): l'assenza di prova delle autorizzazioni o di altre garanzie procedurali può rendere nulli gli atti basati su quei documenti.
  • L'attribuzione della natura del reddito (es. lavoro autonomo) e l'apertura d'ufficio della partita IVA richiedono elementi oggettivi e probatori (continuità dell'attività, prove di prestazioni rese, corrispondenza tra ricavi e tipologia di attività). Non sono sufficienti supposizioni, lettere anonime o mere coincidenze.
  • In presenza di dichiarazione omessa la presunzione colpisce il contribuente ma non elimina la necessità, per l'Amministrazione, di un minimo di documentazione che consenta alla Commissione di verificare la ricostruzione: senza tali elementi l'accertamento è illegittimo.

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