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Sentenza

Sentenza del 25/02/2021 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Asti

Avvisi di rettifica ai fini IMU - Notifica entro il 31dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o al pagamento del tributo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto legittimo il recupero dell'imposta solo per le annualità per le quali non era ancora decorso il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, L. 296/2006. Per le annualità per le quali il termine era ormai scaduto, la pretesa del Comune è stata dichiarata illegittima anche sotto il profilo delle sanzioni accessorie.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha inviato un avviso di rettifica ai fini IMU che riguarda più annualità; il ricorrente ha contestato che alcune delle annualità richiamate sono ormai decadenze perché la notifica non è stata effettuata entro il termine previsto dall'art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o al versamento).

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)

    il comma fissa il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di rettifica/accertamento ai fini IMU al 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o al versamento; la pubblica amministrazione può quindi recuperare il tributo solo per le annualità non ancora prescritte e non può legittimamente irrogare sanzioni per annualità già decadute.

Massime di principio

  • Per avvisi che riguardano più annualità valutare separatamente, per ciascun anno, la decorrenza del termine di decadenza: il termine di riferimento è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o al versamento (art. 1, comma 161, L. 296/2006).
  • Se per alcune annualità il termine di decadenza è già decorso, quelle annualità sono da considerarsi inesigibili e non possono essere oggetto di sanzioni amministrative.
  • Per annualità ancora nel termine, l'ente può legittimamente recuperare l'imposta; va però verificata la correttezza formale della notifica e la rispondenza del motivo di rettifica.
  • Conservare documentazione di dichiarazioni e pagamenti per poter calcolare con precisione la scadenza quinquennale e per opporsi a pretese che comprendono annualità prescritte.
  • Verificare se atti interruttivi o sospensivi (es. accertamenti precedenti, intimazioni, azioni giudiziarie) possano aver sospeso o interrotto il termine di decadenza prima di concludere sul merito.
  • In caso di avviso pluriennale che comprenda anni prescritti, proporre impugnazione limitata alle annualità prescritte e chiedere l'annullamento parziale dell'atto; considerare la proposizione di rimedi amministrativi o giurisdizionali nei termini di legge.

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