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Sentenza

Sentenza del 25/02/2021 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Validità della notifica - Fermo amministrativo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente chiedeva la sospensione del fermo amministrativo deducendo che le notifiche delle cartelle di pagamento (e degli atti successivi) sarebbero nulle o inesistenti; sosteneva pertanto l'illegittimità del fermo che si fonda su tali cartelle

La decisione

il giudice ha ritenuto inammissibile la sospensione del fermo basata sulla mera allegazione di nullità/inesistenza delle notifiche. L'amministrazione ha fornito prova delle notifiche effettuate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e risultava che il contribuente non aveva impugnato le cartelle nei termini di legge. Ne è conseguito che i crediti si sono cristallizzati e gli atti successivi (compreso il fermo) sono validi; domanda di sospensione respinta

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973 (riscossione delle imposte e cartelle esattoriali)

    la norma disciplina la notifica e l'esecuzione delle cartelle di pagamento; la prova della corretta notifica (es. raccomandata A/R) e l'assenza di impugnazione nei termini comportano la cristallizzazione del credito e legittimano gli atti di riscossione successivi

  • Norme generali sulla notificazione a mezzo posta e sulla conservazione degli atti (normativa processuale e amministrativa in materia di notifica)

    la notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno costituisce prova documentale del perfezionamento della notifica; salvo prova contraria, la regolarità della notifica fa decorrere i termini per impugnare e rende il provvedimento resistente efficace

Massime di principio

  • La mera allegazione di nullità o inesistenza di una notifica non è di per sé sufficiente a ottenere la sospensione di un provvedimento esecutivo (es. fermo amministrativo); serve una prova valida dell'irregolarità
  • La notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento costituisce prova rilevante e, in assenza di contestazione documentata, legittima la decorrenza dei termini per l'impugnazione
  • Se il contribuente non impugna la cartella entro i termini di legge il credito si cristallizza e gli atti successivi di riscossione (fermo, ipoteca, ecc.) risultano validi
  • Per ottenere misure cautelari (sospensione del fermo) il ricorrente deve fornire elementi probatori forti sull'illegittimità della notifica o del titolo (es. mancanza materiale della ricevuta, falsificazione, prova che la raccomandata non è stata effettivamente notificata)
  • In situazioni simili è consigliabile verificare immediatamente la documentazione di notifica, impugnare tempestivamente la cartella nei termini e, se necessario, chiedere misure cautelari solo con adeguata prova dell'irregolarità procedurale

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