Sentenza del 25/02/2021 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accordo composizione crisi da sovraindebitamento - Omologa dell'accordo - Inclusione imposte per le quali non sono scaduti termini per l'accertamento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU per l'anno 2013: la contribuente sosteneva che l'annualità era stata compresa nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato (L. 3/2012) e che quindi l'ente era decaduto dal potere accertativo o aveva rinunciato al credito; il Comune invece sosteneva la legittimità dell'accertamento, notificato nei termini di legge, e che il credito era stato accertato dopo la proposta/omologa, perciò non ricompreso nella procedura di ristrutturazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune (avverso la sentenza della C.T.P. che aveva annullato l'avviso) e ha confermato l'avviso di accertamento. La CTR ha ritenuto che, alla data di chiusura del piano/omologa, il credito tributario non risultava formalmente accertato mediante provvedimento valido e quindi non poteva essere considerato come definitivamente compreso/estinto dalla procedura; ne consegue la legittimità dell'accertamento notificato successivamente. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 3/2012 (art. 7 e art. 14-terdecies comma 3, lett. c)
La disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento prevede che i crediti indicati e non contestati possono essere assoggettati al piano; tuttavia la liberazione dai debiti residui non opera per debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore, siano stati successivamente accertati; pertanto un credito tributario formalmente accertato dopo la proposta/omologa può restare esigibile.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 161) - termine decadenziale per gli avvisi di accertamento
Stabilisce il termine di decadenza (generalmente cinque anni) per la notifica degli avvisi di accertamento: se l'avviso è notificato entro tale termine è tempestivo; la CTR ha ritenuto che la notifica dell'avviso IMU sia avvenuta entro i termini previsti e perciò non affetta da decadenza.
Codice Civile (art. 2752, comma 3)
Riconosce il privilegio sui crediti per imposte e tributi locali; la qualificazione del credito come privilegiato o chirografario incide sulla posizione del credito nella procedura e sulla possibilità di essere soddisfatto tramite la liquidazione.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di omologa dell'accordo di composizione della crisi e la data di notifica dell'atto impositivo: se l'ente non aveva un provvedimento formale di accertamento alla data di omologa, potrà legittimamente notificare successivamente un avviso entro i termini decadenziali.
- La mera indicazione del credito nella proposta (soprattutto se indicato come 'chirografario') e il silenzio del creditore non sempre estinguono la possibilità di successivo accertamento tributario se non esisteva un accertamento formale alla data di chiusura della procedura.
- Distinguere tra causa del debito (anteriorità) e formale accertamento: le norme considerano rilevante l'accertamento formale ai fini della estinzione o meno del credito nella procedura di sovraindebitamento.
- Controllare la qualificazione del credito (privilegiato vs chirografario) nella proposta e, se necessario, opporsi tempestivamente alla ripartizione o esercitare gli strumenti di autotutela/impugnazione per non perdere la possibilità di far valere il credito.
- In caso di situazione analoga, è consigliabile acquisire tempestivamente copia dei documenti della procedura concorsuale, verificare eventuali comunicazioni del professionista attestatore e, se si è contribuente, proporre impugnazione se si ritiene che il credito del Comune sia stato effettivamente compreso e stralciato dall'accordo.
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