Sentenza del 25/02/2021 n. 1729 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IRESA anno 2014 (decolli e atterraggi aeroporto di Napoli, importo euro 232.134,63) deducendo: difetto di legittimazione passiva (sosteneva che il versamento dovesse essere effettuato alla società di gestione aeroportuale G. spa), illegittima retroattività di talune previsioni regionali estese a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge regionale, violazione della Direttiva CE 30/2002 (sostegno che la tassa sarebbe assimilabile a restrizioni operative), illegittima modifica della finalità originaria dell'imposta e possibile destinazione non conforme del gettito, difetto di motivazione dell'avviso, errore nel calcolo della tassa (diversa formula rispetto al 2013), illegittimità costituzionale di norme regionali e violazione del tetto tariffario posto dalla normativa statale. La Regione ha resistito sostenendo che l'esercente dell'aeromobile è soggetto passivo (G. spa è solo riscossore), che le modifiche legislative non sono retroattive nel senso di ledere principi di ragionevolezza, che la direttiva comunitaria non equipara le imposte alle restrizioni operative e che la destinazione del gettito è conforme all'art.90 L.342/2000; inoltre ha contestato la fondatezza delle censure motivazionali e di calcolo.
La decisione
La C.T.P. di Napoli ha respinto gli appelli riuniti (966/2019 e 1539/2019) e confermato la decisione impugnata: l'avviso di accertamento IRESA 2014 è stato ritenuto legittimo. In particolare il giudice ha ritenuto che: 1) l'esercente dell'aeromobile è il soggetto passivo e la designazione di G. spa come riscossore non esonera l'esercente dall'obbligo tributario; l'assenza della convenzione Regione-G. non impedisce alla Regione di agire direttamente; 2) non sussiste illegittima retroattività: la legge regionale non ha introdotto un tributo ex novo ma ha modificato parametri/aliquote in continuità con la normativa statale e la retrodatazione è compatibile con la funzione tributaria, nei limiti della ragionevolezza; 3) la Direttiva CE 30/2002 non impedisce l'istituzione dell'imposta regionale sul rumore né impone una destinazione esclusiva del gettito a misure specifiche: le imposte non si assimilano automaticamente alle restrizioni operative e la direttiva lascia ampia discrezionalità agli Stati; 4) la destinazione del gettito regionale è conforme all'art.90 L.342/2000 poiché la legge regionale riserva la quota maggioritaria (51%) a finalità di monitoraggio e mitigazione, come richiamato anche dalla giurisprudenza costituzionale; 5) l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato (elencati dati dei voli, caratteristiche aeromobili, calcoli) e la diversa formula di calcolo deriva dalla modifica normativa e non è provato un maggior onere per il contribuente; 6) tutte le questioni costituzionali e di conflitto con norme statali/UE sono ritenute infondate o incomplete. Spese compensate.
Norme richiamate
L. 342/2000 art. 90
La Corte ha interpretato l'art.90 come norma istitutiva dell'IRESA che individua la priorità di destinazione del gettito a monitoraggio e disinquinamento acustico, senza escludere che una quota sia destinata ad altre finalità connesse; la legge regionale deve rispettare questo criterio prioritario ma non l'esclusività.
Statuto del contribuente (L. 212/2000) art. 3 e art. 7
Il giudice ha ritenuto che l'art.3 (principio di non retroattività delle norme tributarie) non prevale automaticamente sulle leggi ordinarie di pari rango e che, in concreto, la modifica regionale è stata interpretata come successione/continuità normativa e non come retroazione irragionevole; l'art.7 (onere motivazionale) è soddisfatto dall'avviso che espone calcoli e parametri.
Direttiva CE 2002/30
Direttiva 2002/30/CE (restrizioni operative)
La Corte ha distinto tra 'restrizioni operative' (misure che limitano l'accesso di categorie di aeromobili) e imposte sul rumore, ritenendo che la direttiva non vieti l'introduzione di tasse e lasci ampia discrezionalità sugli strumenti fiscali; la direttiva non impone una specifica disciplina della tassa né una destinazione esclusiva del gettito.
D.Lgs. 68/2011 art. 8
Richiamato come norma che ha consentito il trasferimento di competenza alle Regioni relativamente alla materia tributaria; la Corte ha ritenuto coerenza tra normativa statale e regionale nella prosecuzione dell'imposta a livello regionale.
D.L. 145/2013 art.13 comma 15-bis (conv. in L. 9.2014)
Modifica normativa che ha introdotto tetti/parametri successivi; il giudice ha ritenuto che la modifica non imponga retroattività per periodi antecedenti all'entrata in vigore ove la norma stessa sia entrata in vigore successivamente.
Legge Regionale Campania 5/2013 e L.R. 16/2014 (art.1 comma 155 e art.1 comma 176-bis)
L.R. 5/2013; L.R.16/2014 art.1 c.155; art.1 c.176-bis
La Corte ha ritenuto che la legge regionale abbia correttamente recepito e modificato i parametri dell'imposta (ridefinizione di classi e formule), riservando una quota prevalente del gettito a misure di mitigazione; le modifiche sono compatibili con la normativa statale e non contrarie ai principi costituzionali invocati.
Giurisprudenza Corte Costituzionale (es. sent. n.13/2015 e n.102/2008)
Corte Cost. 13/2015; 102/2008
La sentenza richiamata dalla Corte territoriale è stata utilizzata per confermare che la normativa statale non impone esclusività della destinazione del gettito e che censimenti di legittimità costituzionale simili sono già stati risolti in senso conforme.
Massime di principio
- Legittimazione passiva: se la legge identifica l'esercente dell'aeromobile quale soggetto passivo, la designazione di un soggetto terzo (es. società di gestione aeroportuale) come semplice riscossore non esonera l'esercente dall'obbligo tributario; l'assenza di una convenzione di riscossione non impedisce alla pubblica amministrazione di agire direttamente.
- Retroattività normativa: le modifiche normative regionali recanti parametri/aliquote possono essere considerate applicabili ai periodi immediatamente precedenti quando esiste continuità sostanziale con la disciplina statale di riferimento e la retrodatazione rispetta il limite di ragionevolezza; contestazioni basate solo sul richiamo all'art.3 Statuto del contribuente richiedono dimostrazione dell'illegittimità o dell'irragionevolezza concreta.
- Direttive UE e imposte sul rumore: le direttive che disciplinano le restrizioni operative degli aeroporti non impediscono di per sé l'introduzione di imposte sul rumore; tali imposte non si assimilano automaticamente a misure restrittive operative e la direttiva lascia margini di discrezionalità agli stati in merito agli strumenti adottabili.
- Destinazione del gettito: la destinazione di una parte prevalente del gettito a finalità di monitoraggio e mitigazione (come previsto dalla legge statale) è elemento di compliance: una ripartizione che riserva la quota maggioritaria agli scopi ambientali è generalmente ritenuta conforme; la richiesta di destinazione esclusiva richiede chiari riferimenti normativi.
- Motivazione e calcolo dell'avviso: un avviso di accertamento che indica dati analitici (modello aeromobile, peso, certificazione acustica, codice/numero/data/ora dei voli) e la formula di calcolo risultante da modifiche normative è normalmente considerato adeguatamente motivato; eccezioni di calcolo necessitano di prova tecnico-contabile puntuale.
- Censure costituzionali e concorrenza: le contestazioni relative a violazioni dei principi di capacità contributiva, progressività o concorrenza richiedono dimostrazioni di concreta e significativa alterazione concorrenziale o di manifesta irragionevolezza della disciplina; mere asserzioni astratte sono difficilmente accolte.
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