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Sentenza

Sentenza del 25/02/2021 n. 1729 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IRESA anno 2014 (decolli e atterraggi aeroporto di Napoli, importo euro 232.134,63) deducendo: difetto di legittimazione passiva (sosteneva che il versamento dovesse essere effettuato alla società di gestione aeroportuale G. spa), illegittima retroattività di talune previsioni regionali estese a periodi anteriori all'entrata in vigore della legge regionale, violazione della Direttiva CE 30/2002 (sostegno che la tassa sarebbe assimilabile a restrizioni operative), illegittima modifica della finalità originaria dell'imposta e possibile destinazione non conforme del gettito, difetto di motivazione dell'avviso, errore nel calcolo della tassa (diversa formula rispetto al 2013), illegittimità costituzionale di norme regionali e violazione del tetto tariffario posto dalla normativa statale. La Regione ha resistito sostenendo che l'esercente dell'aeromobile è soggetto passivo (G. spa è solo riscossore), che le modifiche legislative non sono retroattive nel senso di ledere principi di ragionevolezza, che la direttiva comunitaria non equipara le imposte alle restrizioni operative e che la destinazione del gettito è conforme all'art.90 L.342/2000; inoltre ha contestato la fondatezza delle censure motivazionali e di calcolo.

La decisione

La C.T.P. di Napoli ha respinto gli appelli riuniti (966/2019 e 1539/2019) e confermato la decisione impugnata: l'avviso di accertamento IRESA 2014 è stato ritenuto legittimo. In particolare il giudice ha ritenuto che: 1) l'esercente dell'aeromobile è il soggetto passivo e la designazione di G. spa come riscossore non esonera l'esercente dall'obbligo tributario; l'assenza della convenzione Regione-G. non impedisce alla Regione di agire direttamente; 2) non sussiste illegittima retroattività: la legge regionale non ha introdotto un tributo ex novo ma ha modificato parametri/aliquote in continuità con la normativa statale e la retrodatazione è compatibile con la funzione tributaria, nei limiti della ragionevolezza; 3) la Direttiva CE 30/2002 non impedisce l'istituzione dell'imposta regionale sul rumore né impone una destinazione esclusiva del gettito a misure specifiche: le imposte non si assimilano automaticamente alle restrizioni operative e la direttiva lascia ampia discrezionalità agli Stati; 4) la destinazione del gettito regionale è conforme all'art.90 L.342/2000 poiché la legge regionale riserva la quota maggioritaria (51%) a finalità di monitoraggio e mitigazione, come richiamato anche dalla giurisprudenza costituzionale; 5) l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato (elencati dati dei voli, caratteristiche aeromobili, calcoli) e la diversa formula di calcolo deriva dalla modifica normativa e non è provato un maggior onere per il contribuente; 6) tutte le questioni costituzionali e di conflitto con norme statali/UE sono ritenute infondate o incomplete. Spese compensate.

Norme richiamate

  • L. 342/2000 art. 90

    La Corte ha interpretato l'art.90 come norma istitutiva dell'IRESA che individua la priorità di destinazione del gettito a monitoraggio e disinquinamento acustico, senza escludere che una quota sia destinata ad altre finalità connesse; la legge regionale deve rispettare questo criterio prioritario ma non l'esclusività.

  • Statuto del contribuente (L. 212/2000) art. 3 e art. 7

    Il giudice ha ritenuto che l'art.3 (principio di non retroattività delle norme tributarie) non prevale automaticamente sulle leggi ordinarie di pari rango e che, in concreto, la modifica regionale è stata interpretata come successione/continuità normativa e non come retroazione irragionevole; l'art.7 (onere motivazionale) è soddisfatto dall'avviso che espone calcoli e parametri.

  • Direttiva CE 2002/30

    Direttiva 2002/30/CE (restrizioni operative)

    La Corte ha distinto tra 'restrizioni operative' (misure che limitano l'accesso di categorie di aeromobili) e imposte sul rumore, ritenendo che la direttiva non vieti l'introduzione di tasse e lasci ampia discrezionalità sugli strumenti fiscali; la direttiva non impone una specifica disciplina della tassa né una destinazione esclusiva del gettito.

  • D.Lgs. 68/2011 art. 8

    Richiamato come norma che ha consentito il trasferimento di competenza alle Regioni relativamente alla materia tributaria; la Corte ha ritenuto coerenza tra normativa statale e regionale nella prosecuzione dell'imposta a livello regionale.

  • D.L. 145/2013 art.13 comma 15-bis (conv. in L. 9.2014)

    Modifica normativa che ha introdotto tetti/parametri successivi; il giudice ha ritenuto che la modifica non imponga retroattività per periodi antecedenti all'entrata in vigore ove la norma stessa sia entrata in vigore successivamente.

  • Legge Regionale Campania 5/2013 e L.R. 16/2014 (art.1 comma 155 e art.1 comma 176-bis)

    L.R. 5/2013; L.R.16/2014 art.1 c.155; art.1 c.176-bis

    La Corte ha ritenuto che la legge regionale abbia correttamente recepito e modificato i parametri dell'imposta (ridefinizione di classi e formule), riservando una quota prevalente del gettito a misure di mitigazione; le modifiche sono compatibili con la normativa statale e non contrarie ai principi costituzionali invocati.

  • Giurisprudenza Corte Costituzionale (es. sent. n.13/2015 e n.102/2008)

    Corte Cost. 13/2015; 102/2008

    La sentenza richiamata dalla Corte territoriale è stata utilizzata per confermare che la normativa statale non impone esclusività della destinazione del gettito e che censimenti di legittimità costituzionale simili sono già stati risolti in senso conforme.

Massime di principio

  • Legittimazione passiva: se la legge identifica l'esercente dell'aeromobile quale soggetto passivo, la designazione di un soggetto terzo (es. società di gestione aeroportuale) come semplice riscossore non esonera l'esercente dall'obbligo tributario; l'assenza di una convenzione di riscossione non impedisce alla pubblica amministrazione di agire direttamente.
  • Retroattività normativa: le modifiche normative regionali recanti parametri/aliquote possono essere considerate applicabili ai periodi immediatamente precedenti quando esiste continuità sostanziale con la disciplina statale di riferimento e la retrodatazione rispetta il limite di ragionevolezza; contestazioni basate solo sul richiamo all'art.3 Statuto del contribuente richiedono dimostrazione dell'illegittimità o dell'irragionevolezza concreta.
  • Direttive UE e imposte sul rumore: le direttive che disciplinano le restrizioni operative degli aeroporti non impediscono di per sé l'introduzione di imposte sul rumore; tali imposte non si assimilano automaticamente a misure restrittive operative e la direttiva lascia margini di discrezionalità agli stati in merito agli strumenti adottabili.
  • Destinazione del gettito: la destinazione di una parte prevalente del gettito a finalità di monitoraggio e mitigazione (come previsto dalla legge statale) è elemento di compliance: una ripartizione che riserva la quota maggioritaria agli scopi ambientali è generalmente ritenuta conforme; la richiesta di destinazione esclusiva richiede chiari riferimenti normativi.
  • Motivazione e calcolo dell'avviso: un avviso di accertamento che indica dati analitici (modello aeromobile, peso, certificazione acustica, codice/numero/data/ora dei voli) e la formula di calcolo risultante da modifiche normative è normalmente considerato adeguatamente motivato; eccezioni di calcolo necessitano di prova tecnico-contabile puntuale.
  • Censure costituzionali e concorrenza: le contestazioni relative a violazioni dei principi di capacità contributiva, progressività o concorrenza richiedono dimostrazioni di concreta e significativa alterazione concorrenziale o di manifesta irragionevolezza della disciplina; mere asserzioni astratte sono difficilmente accolte.

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