Cassazione Penale, Ordinanza n. 15841/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva confermato la responsabilità per il reato contestato. La difesa ha censurato la ricostruzione dei fatti operata nei giudizi di merito, proponendo una lettura alternativa della vicenda e contestando la configurabilità dell'ipotesi di reato ex art. 367 c.p., anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale, non consentita in sede di legittimità, e in critiche già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e immune da manifeste illogicità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in cassazione perché diretti a proporre una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accolta con doppia conforme nei giudizi di merito e a contestare, senza reali vizi di legittimità, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 367 c.p., compreso il profilo soggettivo. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 367 c.p.
La Corte richiama la fattispecie incriminatrice oggetto di contestazione e rileva che le censure difensive non ne scalfiscono la configurabilità nei suoi elementi tipici, inclusi quelli soggettivi.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste da questa norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa ricostruzione del fatto quando la motivazione di merito sia già stata vagliata con doppia conforme e risulti logicamente coerente e immune da manifeste incongruenze.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di critiche già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare un effettivo vizio di legittimità.
- La contestazione della configurabilità del reato e del relativo elemento soggettivo non è sufficiente a superare il giudizio di inammissibilità se si traduce in una sollecitazione a rivalutare il merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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