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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20338/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della reciproca rinuncia ai ricorsi principale e incidentale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di usucapione ventennale proposta da una persona fisica nei confronti della società proprietaria di un fondo sito in Livorno e del relativo fosso. Il Tribunale aveva rigettato sia la domanda di usucapione sia la domanda riconvenzionale della società per il rilascio del terreno. La Corte d'appello di Firenze aveva invece accolto l'appello della persona fisica, dichiarando l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili individuati anche mediante c.t.u. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la controparte si è costituita con controricorso contenente ricorso incidentale. Prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato atto di reciproca rinuncia ai rispettivi ricorsi, chiedendo l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 390 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia reciproca delle parti ai loro rispettivi ricorsi

    consente la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione da parte delle parti, con conseguente richiesta di estinzione del processo

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    la reciproca rinuncia ai ricorsi comporta l'estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione per rinuncia reciproca non occorre provvedere sulle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l'estinzione del giudizio per rinuncia reciproca esclude il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia reciproca ai ricorsi principale e incidentale determina l'estinzione del giudizio di cassazione, senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da rinuncia reciproca ritualmente perfezionata, la Corte non provvede sulle spese processuali.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per reciproca rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazioneUsucapione e azioni possessorie
IstitutiGiudicato

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