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Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti e richiesta di informazioni, presentata a mezzo PEC in data 26 novembre 2025; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale; nonché per l’ordine di esibizione dei documenti richiesti con la predetta istanza di accesso.

Giustizia amministrativa202600060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L’Aquila, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale e richiesta di informazioni del 26 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo la documentazione relativa alle assegnazioni ancora in essere di lotti pascolivi di uso civico e di stalle comunali, incluse le relative scadenze, nonché informazioni sulla presenza di terreni da sfalcio per fienagione e sull’eventuale indizione di future procedure di assegnazione. Il Comune non ha risposto entro il termine previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, determinando il silenzio-diniego. Nel corso del giudizio, il Comune ha trasmesso una nota con risposta ritenuta non esaustiva dal ricorrente. Il ricorrente ha quindi insistito per l’ordine di esibizione di tutti i documenti richiesti. Il giudice ha esaminato, da un lato, la legittimazione del ricorrente, quale imprenditore agricolo interessato all’assegnazione di beni strumentali alla propria attività, e, dall’altro, i limiti oggettivi dell’accesso documentale, riferito a documenti amministrativi specifici ed esistenti e non a informazioni da elaborare o a future attività amministrative.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha riconosciuto la legittimazione attiva del ricorrente, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, e la legittimazione passiva del Comune quale proprietario dei beni. Ha tuttavia escluso l’accesso alle informazioni sulla presenza di terreni da sfalcio, poiché avrebbero richiesto un’attività di elaborazione dei dati e la formazione di un nuovo documento, nonché alle informazioni sull’eventuale futura indizione di procedure di assegnazione, perché relative a dati non ancora in possesso dell’amministrazione. Quanto alle assegnazioni di lotti pascolivi di uso civico, il giudice ha preso atto della comunicazione comunale secondo cui non erano in corso assegnazioni e ha ritenuto inesistente la relativa documentazione. Ha invece accertato l’esistenza di documentazione concernente l’affitto dell’edificio comunale adibito a stalle e ha ordinato al Comune di esibirla, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante i contratti di affitto o le convenzioni di concessione in uso dai quali risulti la durata dei rapporti. Le spese sono state dichiarate non ripetibili nei confronti del Comune.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lettera b), l. 241/1990

    La legittimazione all’accesso spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata; tale interesse è stato riconosciuto all’imprenditore agricolo aspirante all’assegnazione di beni strumentali all’attività d’impresa.

  • art. 22, commi 1, lettera d), e 4, l. 241/1990

    L’accesso documentale riguarda documenti amministrativi specifici ed esistenti e non può imporre all’amministrazione né la creazione di nuovi documenti mediante elaborazione di dati né la comunicazione di informazioni future o non ancora detenute.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il mancato riscontro dell’istanza entro il termine previsto determina il silenzio-diniego in materia di accesso, impugnabile davanti al giudice amministrativo.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I principi di collaborazione e buona fede impongono all’amministrazione di fornire una risposta all’istanza di accesso e sono stati valorizzati nella valutazione della risposta comunale intervenuta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata; tale interesse può sussistere quando il richiedente aspiri all’assegnazione di beni pubblici strumentali all’esercizio della propria attività economica.
  • L’accesso documentale ha a oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti: l’amministrazione non può essere obbligata a elaborare dati già in suo possesso per formare un nuovo documento contenente le informazioni richieste.
  • Non è ostensibile, mediante accesso documentale, un’informazione relativa a future procedure amministrative o a eventi eventuali che non siano ancora nella disponibilità documentale dell’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione comunica che una determinata documentazione non esiste, il giudice non può ordinare l’esibizione di documenti inesistenti; l’ordine di esibizione può invece riguardare la documentazione effettivamente formata e detenuta dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereBuona fede e correttezza della PASilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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