Cassazione Civile, Ordinanza n. 32493/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già collaboratore scolastico non di ruolo, aveva chiesto il riconoscimento, per i periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato, della medesima progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato di pari qualifica, nonché l’adeguamento del trattamento giuridico-economico. Il Tribunale aveva accolto la domanda e compensato le spese di lite. Il lavoratore aveva proposto appello limitatamente alla statuizione sulle spese, ma la Corte d’appello aveva confermato la compensazione, ritenendo che vi fossero state oscillazioni giurisprudenziali e che fosse stato necessario un intervento chiarificatore della Cassazione nel 2019. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, già al momento della decisione di primo grado, l’orientamento di legittimità sulla questione sostanziale era consolidato e non vi erano quindi gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese; ha inoltre contestato la condanna alle spese del giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. richiede gravi ed eccezionali ragioni non illogiche o erronee e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva erroneamente ravvisato un quadro giurisprudenziale oscillante. La Cassazione ha chiarito che, per la specifica questione del riconoscimento dell’anzianità di servizio del personale scolastico assunto a termine ai fini della progressione stipendiale prima dell’immissione in ruolo, esisteva già un orientamento di legittimità consolidato sin dal 2016 e confermato successivamente. Ha inoltre precisato che le decisioni del 2019 richiamate dalla Corte d’appello riguardavano una questione diversa, ossia la ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito sulle spese, ponendole a carico del Ministero per tutti i gradi di giudizio. Ha altresì escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come base della regola della soccombenza nella liquidazione delle spese
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee e, se la motivazione del giudice di merito è astratta o non puntuale, si configura violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE
impone il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dai lavoratori a termine del comparto scuola ai fini della stessa progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato
art. 526 del d.lgs. n. 297/1994
richiamato quale disposizione interna coerente con il criterio di parametrizzazione della retribuzione iniziale del personale a termine
artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994
disciplina della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo per il personale docente
artt. 569 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994
disciplina della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo per il personale non docente, distinta dalla questione oggetto del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti
Massime di principio
- La compensazione totale delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, richiede una motivazione che individui in modo concreto e non illogico gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione fondata su presupposti errati integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Per verificare la legittimità della compensazione delle spese fondata sull'asserita incertezza giurisprudenziale, occorre riferirsi alla specifica questione decisa e non ad altre questioni solo apparentemente simili.
- Se sul punto controverso esiste già un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito non può giustificare la compensazione delle spese invocando un quadro giurisprudenziale oscillante privo di riscontro nelle evidenze di causa.
- Le questioni relative al riconoscimento dell'anzianità del personale scolastico assunto a termine prima dell'immissione in ruolo e quelle relative alla ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo sono distinte e non sovrapponibili ai fini della valutazione delle spese.
- Quando il vizio riguarda solo la statuizione sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito sulla regolazione delle spese.
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