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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7293/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Foresta era stato condannato per simulazione di reato (art. 367 c.p.) per avere denunciato falsamente il furto di un'autovettura di cui era comodatario, auto che in realtà era stata distrutta in incidente. In appello l'imputato aveva chiesto l'applicazione di una sanzione sostitutiva (libertà controllata) ex artt. 53 e 56 L. n. 689/1981 (testo previgente) e dedotto errore di applicazione delle norme richiamate (art. 58 L. n. 689/1981, art.125 c.p.p., art.20-bis c.p.) e vizio di motivazione, segnalando il proprio ravvedimento operoso e la ritrattazione spontanea della denuncia falsa come elementi che avrebbero dovuto giustificare la misura sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato adeguatamente il diniego della sanzione sostitutiva, richiamando il curriculum criminale dell'imputato (anche una precedente condanna per circonvenzione di incapaci) e la personalità incline ad attività fraudolente, nonché l'esigenza di un percorso rieducativo non realizzabile tramite sanzioni alternative. La Corte ha inoltre confermato che il sistema delle sanzioni sostitutive richiede valutazione discrezionale e motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e che, nel caso concreto, la motivazione non è apparente o illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Norma del codice penale che punisce la simulazione di reato; applicata per la falsa denuncia di furto dell'autovettura.

  • Legge 24/11/1981, n. 689 (artt. 53 e 56 e art. 58)

    Norme sulle sanzioni amministrative e sulle sanzioni sostitutive della detenzione: il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata; la Corte ricorda che l'applicazione non è automatica ma frutto di valutazione discrezionale e motivata.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale richiamato dal ricorrente in tema di determinazione/quantificazione della pena e applicazione di misure sostitutive; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di applicazione delle sanzioni e misure: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito nell'escludere la sostituzione.

  • art. 133 cod. pen.

    Indici per la determinazione della pena che il giudice deve considerare e richiamare quando nega misure sostitutive; la Cassazione conferma l'obbligo di motivazione riferita a tali indici e ritiene assolto tale obbligo nel caso concreto.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante contestualmente riconosciuta dalla Corte d'appello ma non sufficiente, insieme agli altri elementi, a giustificare la sostituzione della pena.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Riforma citata come disciplina recente orientata al contenimento della pena detentiva ma che non ha modificato il principio della discrezionalità e dell'obbligo motivazionale già esistente; applicabile ratione temporis e coerente con la precedente giurisprudenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020

    Norma procedurale che disciplina la trattazione scritta del procedimento; richiamata per la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La concessione di sanzioni sostitutive o misure alternative non è automatica: il giudice ha discrezionalità e deve motivare in rapporto agli indici dell'art. 133 c.p.
  • Il ravvedimento operoso o la ritrattazione spontanea sono elementi valutabili a favore dell'imputato ma non prevalgono automaticamente se il giudice ritiene prevalente l'esigenza rieducativa o il profilo della personalità criminale.
  • Precedenti penali e condanne analoghe (es. reati contro il patrimonio o frodi) possono giustificare il diniego di misure alternative se indicano una propensione a reati fraudolenti.
  • La Corte di legittimità controlla la correttezza della motivazione e l'osservanza dei criteri legali, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione concreta degli elementi di fatto.
  • La riforma (d.lgs. n.150/2022) incoraggia il contenimento della detenzione ma non elimina l'obbligo del giudice di argomentare il diniego della misura sostitutiva.

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