Cassazione Penale, Ordinanza n. 40604/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la doglianza sulla continuazione esterna perché già adeguatamente valutata e respinta dal giudice di merito con argomentazione giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro reato non specificato nel testo. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti oggetto del giudizio, occorsi il 6 dicembre 2021, e due analoghi episodi delittuosi commessi il 18 marzo 2022. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali fatti dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso la continuazione per la distanza temporale tra gli episodi e, soprattutto, per l'estemporaneità delle condotte, legate a circostanze occasionali.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È richiamato come uno dei reati oggetto di condanna nella sentenza impugnata, ma il testo non ne sviluppa l'applicazione nel merito.
art. 81 c.p.
È evocato solo indirettamente attraverso il tema del vincolo della continuazione esterna; la Corte conferma il diniego del medesimo disegno criminoso per distanza temporale ed estemporaneità delle condotte.
Massime di principio
- La doglianza in cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede elementi idonei a dimostrare un medesimo disegno criminoso; la sola analogia tra gli episodi non basta se le condotte risultano estemporanee e determinate da circostanze occasionali.
- La distanza temporale tra fatti analoghi può costituire, insieme all'occasionalità delle condotte, un indice ostativo al riconoscimento della continuazione esterna.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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