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Sentenza

Sentenza n. 785/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - del provvedimento del Comune di Genova prot. 548357 del 30.10.2025, comunicato in pari data, portante esclusione della società Gamma Tecno Hub S.r.l. dalla procedura di gara aperta telematica per l'affidamento del servizio allestimento della Fiera di Natale 2025 (CIG B80004A108); - della nota prot. 0566653.I del 11.11.2025, con cui il R.U.P. ha comunicato il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente in data 03.11.2025 (all.2); - della determinazione dirigenziale n. 6520 del 14.11.2025, con cui è stata disposta l'aggiudicazione della gara in favore della società C.S.C. Allestimenti S.r.l. (all.3); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara, con particolare riferimento al verbale della Commissione giudicatrice della seduta del 28.10.2025, richiamato nel provvedimento di esclusione, nella parte in cui ha rilevato la presunta inammissibilità dell'offerta della ricorrente, nonché la relazione del R.U.P. e la proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata; - nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla selezione e, per l'effetto, a seguito del completamento delle operazioni di gara, a conseguire l'aggiudicazione della gara e a stipulare il relativo contratto, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata C.S.C. Allestimenti S.r.l. e del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo.

Giustizia amministrativa202501392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per la difformità dell’offerta tecnica rispetto all’area di allestimento prescritta dalla lex specialis, rigetto dell’istanza di riesame e aggiudicazione a un’altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla gara per la fornitura e il montaggio delle strutture della Fiera di Natale 2025, il rigetto dell’istanza di riesame e l’aggiudicazione alla controinteressata. Il capitolato prescriveva che le strutture fossero collocate entro l’area delimitata da una linea rossa nella planimetria di gara, lasciando libero un corridoio pedonale esterno, salvo limitate sporgenze di ancoraggi su specifici lati e fino a 50 cm. L’offerta della ricorrente prevedeva invece uno stand oltre la linea rossa e due zavorre delle tendostrutture circa 2,5 metri oltre tale linea, nel corridoio di sicurezza. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, per mancata attivazione del soccorso istruttorio integrativo o correttivo, e la violazione della proporzionalità, sostenendo che si trattasse di un mero refuso grafico correggibile mediante lo spostamento o l’eliminazione dello stand. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e della lex specialis, sostenendo che il capitolato non prevedesse espressamente l’esclusione e che fosse al più possibile una penalizzazione del punteggio. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione della par condicio, il travisamento e il difetto di istruttoria, assumendo che la ricorrente avrebbe potuto ottenere il miglior punteggio. Con memoria non notificata è stato poi dedotto un quarto motivo di disparità di trattamento rispetto all’aggiudicataria, sulla base dell’asserita identità delle dimensioni complessive delle aree progettate.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’esclusione era sorretta da autonome ragioni, comprendenti sia lo sconfinamento dello stand sia la collocazione degli ancoraggi nel corridoio esterno, mentre la ricorrente aveva contestato soltanto il primo profilo. È stato comunque ritenuto infondato: il soccorso istruttorio integrativo non è applicabile alle carenze dell’offerta tecnica, mentre il soccorso correttivo riguarda soltanto errori materiali facilmente riconoscibili e correggibili sulla base dell’offerta, senza ricostruzione o rielaborazione della volontà dell’offerente. Lo spostamento o l’eliminazione dello stand e la modifica della collocazione degli ancoraggi avrebbero inciso sulla configurazione sostanziale del progetto tecnico e non costituivano meri refusi. La mancata attivazione di tali strumenti non violava neppure il principio di proporzionalità, poiché l’occupazione del corridoio incideva sulla sicurezza, sul deflusso dei pedoni e sul passaggio dei soccorritori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata contestazione di tutte le autonome ragioni dell’esclusione e comunque infondato. Il requisito di collocazione delle strutture entro l’area delimitata costituiva un requisito tecnico minimo ed essenziale, direttamente previsto dalla lex specialis e funzionale alla sicurezza dell’area. La sua violazione legittimava l’esclusione, non la mera riduzione del punteggio. Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l’esclusione di un’offerta tecnicamente inidonea o non conforme ai requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante in relazione all’oggetto dell’appalto. Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, poiché la valutazione comparativa dei punteggi presupponeva un’offerta ammissibile, mentre l’esclusione era legittima. Il quarto motivo è stato ritenuto irricevibile perché proposto oltre il termine di impugnazione decorrente dall’accesso all’offerta dell’aggiudicataria, inammissibile perché introdotto con memoria non notificata anziché con motivi aggiunti o memoria notificata, e comunque infondato: l’aggiudicataria non aveva collocato strutture oltre la linea rossa. Sono state respinte anche le domande di accertamento del diritto alla riammissione, all’aggiudicazione e al subentro. È stata accolta la richiesta del Comune di cancellare dal ricorso un’espressione sconveniente e denigratoria. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate complessivamente in 4.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio integrativo non è applicabile alle carenze dell’offerta tecnica; il soccorso correttivo consente soltanto la rettifica di errori materiali riconoscibili e facilmente emendabili, senza modificare sostanzialmente o rielaborare l’offerta.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione opera principalmente per i requisiti generali e non impedisce l’esclusione di offerte non conformi ai requisiti tecnici minimi richiesti dalla lex specialis.

  • art. 70 d.lgs. 36/2023

    sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara

    La non conformità dell’offerta ai documenti di gara, quando riguarda requisiti tecnici essenziali, comporta l’inammissibilità e l’esclusione, non una mera riduzione del punteggio.

  • art. 43 c.p.a.

    Le nuove censure avverso atti o documenti conosciuti successivamente devono essere proposte mediante motivi aggiunti secondo le forme processuali previste.

  • art. 170 c.p.c.

    La memoria non notificata non è idonea a introdurre nuove censure nei confronti delle parti.

Massime di principio

  • Il soccorso istruttorio integrativo non può essere utilizzato per sanare carenze o difformità dell’offerta tecnica, quando la legge lo esclude espressamente per documenti e dichiarazioni relativi all’offerta.
  • Il soccorso istruttorio correttivo è ammesso soltanto per errori materiali o lapsus calami immediatamente riconoscibili sulla base degli elementi già contenuti nell’offerta; non può comportare lo spostamento, l’eliminazione o la rielaborazione di elementi progettuali sostanziali.
  • La violazione di un requisito tecnico minimo previsto dalla lex specialis e funzionale alla sicurezza e alla corretta esecuzione della prestazione legittima l’esclusione dell’offerta, anche se la lex specialis non formula espressamente la specifica sanzione espulsiva.
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l’esclusione di un’offerta tecnicamente inidonea o non conforme ai documenti di gara, quando la difformità incide su un elemento essenziale della prestazione; in tal caso non è sufficiente una penalizzazione del punteggio.
  • Quando un provvedimento di esclusione è fondato su più motivazioni autonome, la contestazione parziale delle ragioni espulsive rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, poiché l’eventuale caducazione di una motivazione lascerebbe intatta l’altra.
  • Una nuova censura introdotta dopo l’accesso agli atti deve essere proposta tempestivamente e nelle forme dei motivi aggiunti o, comunque, con atto notificato alle parti; una memoria non notificata non è idonea a ampliare l’oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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