Cassazione Civile, Ordinanza n. 00730/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2002 emesso nei confronti di una società operante nel commercio di autoveicoli usati. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato, per quanto qui rileva, l’annullamento delle sanzioni relative alla non corretta applicazione del regime del margine nella vendita di auto usate, ritenendo insussistente evasione d’imposta, ma aveva riformato la decisione sulla sanzione per omessa regolarizzazione di fatture passive. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per vizio motivazionale assoluto ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., assumendo un insanabile contrasto logico tra le affermazioni della CTR sulla soccombenza parziale dell’Ufficio e sulla soccombenza parziale della società; (2) violazione degli artt. 36 ss. del d.l. 41/1995 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la pretesa erariale in relazione alle vendite, nonostante la disciplina del margine richieda la prova dei relativi presupposti e non sia applicabile quando gli acquisti a monte siano stati effettuati da soggetti passivi IVA legittimati alla detrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse meramente apparente né tale da integrare nullità per assoluta incomprensibilità del ragionamento decisorio; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina speciale del regime del margine è derogatoria e richiede la prova dei presupposti di fatto da parte del contribuente, oltre alla dimostrazione della buona fede quando l’Amministrazione contesti elementi oggettivi e specifici. Nel caso concreto, essendo stato accertato che a monte le operazioni coinvolgevano acquisti in violazione del regime speciale e soggetti passivi IVA detraenti, la decisione della CTR è stata ritenuta giuridicamente incoerente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per vizio motivazionale assoluto; la Corte esclude che ricorra una motivazione apparente nei termini rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
artt. 36 ss. d.l. n. 41 del 1995 conv. in L. n. 85 del 1995
disciplinano il regime del margine IVA, qualificato come regime speciale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria; la sua applicazione richiede la prova dei relativi presupposti di fatto e non è ammessa se a monte l’operazione coinvolge soggetti passivi che hanno legittimamente detratto l’imposta.
art. 2697 c.c.
richiamato per ribadire che grava sul contribuente l’onere di provare i presupposti di fatto necessari per beneficiare del regime del margine.
Massime di principio
- La motivazione è nulla solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono oggettivamente inidonee a ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta un’apparente incongruenza tra esiti parzialmente favorevoli e sfavorevoli.
- In materia IVA, il regime del margine costituisce una disciplina speciale e derogatoria: chi intende avvalersene deve provare i presupposti di fatto che ne legittimano l’applicazione.
- Se l’Amministrazione contesta, con elementi oggettivi e specifici, l’accesso al regime del margine, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e la diligente verifica della catena degli acquisti, specie per i veicoli usati.
- Il regime del margine non è applicabile quando il bene sia stato acquistato a monte da soggetti passivi IVA legittimati alla detrazione dell’imposta, perché in tal caso manca la condizione sostanziale della non detraibilità dell’IVA precedente.
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