Cassazione Civile, Ordinanza n. 18856/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore telefonico)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di interconnessione stipulato tra un operatore di telefonia fissa e un operatore di telefonia mobile per consentire ai clienti della rete fissa di chiamare utenti della rete mobile dell'operatore dominante. L'operatore fisso ha sostenuto che il partner contrattuale avesse posto in essere un abuso di posizione dominante e pratiche anticoncorrenziali discriminatorie, applicando agli operatori terzi un prezzo di terminazione superiore a quello praticato alla propria clientela per la direttrice fisso-mobile. In primo grado era stato accolto l'accertamento dell'illecito e liquidato il danno con un criterio fondato sul confronto con un contratto concluso dall'operatore dominante con un diverso operatore, ritenuto parametro del costo interno. In appello la domanda risarcitoria è stata respinta, pur restando confermata l'illiceità della condotta, perché il criterio di quantificazione fondato sull'overcharge e sul contratto con il terzo è stato ritenuto inapplicabile e, comunque, il contratto richiamato è stato considerato tardivamente allegato e irrilevante; è stata inoltre affermata la prescrizione dell'azione, ritenendo che la danneggiata avesse conoscenza della condotta e del danno già dal 2001. Nel ricorso per cassazione la società danneggiata ha dedotto sette motivi: violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale, del diritto della concorrenza e del regolamento europeo n. 1/2003; violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto di nova in appello; violazione del contraddittorio e nullità della sentenza; violazione della tutela dell'affidamento, dell'art. 6 CEDU, dell'art. 47 Carta di Nizza e della direttiva 2014/104/UE; vizi sulla quantificazione del danno e sul travisamento della consulenza tecnica; violazione della direttiva 2014/104/UE e dell'art. 8 d.lgs. n. 3/2017, oltre a omesso esame di fatti decisivi in tema di prescrizione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, valorizzando in particolare la loro formulazione mista e non specifica, l'assenza di confronto con le rationes decidendi, l'inapplicabilità retroattiva della direttiva 2014/104/UE, l'insindacabilità in sede di legittimità del giudizio di merito sulla consulenza tecnica e la correttezza dell'accertamento sulla decorrenza della prescrizione
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché cumulavano vizi diversi senza distinta trattazione, non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata, pretendevano un riesame del merito e della consulenza tecnica, e invocavano norme europee non applicabili ratione temporis. È stata inoltre confermata la linea secondo cui la prescrizione dell'azione risarcitoria antitrust decorre quando il danneggiato abbia conoscenza adeguata della violazione e del danno, valutazione rimessa al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 375 c.p.c.
La pubblica udienza non è stata ritenuta necessaria perché il ricorso non poneva questioni di particolare rilevanza, anche alla luce delle ragioni di inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che non è ammessa la commistione di censure eterogenee o incompatibili nello stesso motivo, né la sovrapposizione indistinta di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 345 c.p.c.
Il divieto di nova in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese; inoltre la censura deve essere specifica e autosufficiente.
art. 112 c.p.c.
La doglianza su ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti della domanda va dedotta confrontandosi con la reale ratio della decisione impugnata.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla quantificazione del danno, ma non decisivo perché la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la decisione.
art. 61 c.p.c.
La consulenza tecnica è mezzo di ausilio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito quanto a disporla, integrarla o rinnovarla.
art. 62 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla c.t.u. per contestare l'operato del consulente, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità.
art. 6 CEDU
La violazione di norme convenzionali può essere dedotta come vizio di legittimità solo se la norma ha immediata applicabilità; la Corte esclude tale condizione nel caso esaminato.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non considerato direttamente applicabile come parametro autonomo di violazione di legge nel caso concreto.
art. 102 TFUE
È la norma sostanziale evocata per l'abuso di posizione dominante; la Corte non ne contesta l'astratta rilevanza, ma dichiara inammissibili le censure per difetti del ricorso.
art. 101 TFUE
Richiamato nel contesto della guida pratica e della quantificazione del danno antitrust.
art. 16 reg. (CE) n. 1/2003
Richiamato per il vincolo derivante dalle decisioni e dai principi di applicazione delle regole di concorrenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 14 l. n. 287/1990
Evocato nel primo motivo in relazione all'accertamento antitrust e al procedimento dinanzi all'AGCM.
art. 14-ter l. n. 287/1990
Richiamato come base del parametro negoziale utilizzato dal tribunale per la liquidazione del danno, ma tale criterio è stato poi ritenuto non utilizzabile dal giudice d'appello.
dir. 2014/104/UE
La direttiva non è applicabile retroattivamente alla fattispecie; pertanto non può fondare le censure in tema di prescrizione, prova e risarcimento del danno.
art. 8 d.lgs. n. 3/2017
Invocato nel settimo motivo, ma la sua disciplina non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie controversa.
art. 10 dir. 2014/104/UE
La regola sulla decorrenza della prescrizione è richiamata solo come conferma di un principio già presente nella giurisprudenza interna; nel caso concreto non muta l'esito per difetto di applicabilità della direttiva.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel primo motivo per l'interpretazione del rapporto contrattuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1363 c.c.
Richiamato nel primo motivo, senza esito per l'inammissibilità della doglianza.
art. 1366 c.c.
Richiamato nel primo motivo, senza accoglimento.
art. 1371 c.c.
Richiamato nel primo motivo, senza accoglimento.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto vizi di violazione di legge, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi, senza una separata e chiara articolazione delle singole censure.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: la mancata critica di una sola ratio autonoma rende inammissibile la censura anche se le altre doglianze fossero astrattamente fondate.
- Nel processo civile il divieto di nova in appello non copre le mere difese, ma solo le eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio.
- In tema di danno da illecito antitrust, la quantificazione deve essere ancorata a un criterio coerente con lo scenario controfattuale e con dati effettivamente acquisiti nel giudizio; non è utilizzabile un parametro che non risulti provato o che sia stato ritenuto tardivamente allegato.
- La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito quanto alla sua ammissione, integrazione o rinnovazione, e le valutazioni compiute sul suo contenuto sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio denunciabile secondo le regole del giudizio di legittimità.
- La prescrizione dell'azione risarcitoria per illecito anticoncorrenziale decorre quando il danneggiato abbia adeguata conoscenza non solo della condotta illecita e dell'autore, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto; tale accertamento è rimesso al giudice di merito e va valutato caso per caso.
- Le direttive dell'Unione europea non si applicano retroattivamente se la loro disciplina non lo prevede espressamente; non possono quindi essere invocate per modificare il regime di fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18824/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18825/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18826/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18827/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18828/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_civile · 10 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 18831/2025 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →