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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Processo - Comunicazione di rigetto - Atti impugnabili - Risposta alla richiesta di disapplicazione - Atto di diniego e diritto di difesa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego dell'interpello disapplicativo, sostenendo che tale comunicazione fosse lesiva e autonomamente impugnabile. Ha inoltre contestato la condanna alle spese disposta dalla Commissione Tributaria Provinciale. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che il diniego non contiene una pretesa tributaria definitiva, non impone una condotta al contribuente e non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili.

La decisione

La Commissione Tributaria ha respinto l'appello e ha confermato l'inammissibilità del ricorso contro il diniego. La risposta negativa all'interpello disapplicativo è stata qualificata come atto prodromico e non autonomamente impugnabile, contestabile soltanto in via differita mediante ricorso contro l'eventuale successivo avviso di accertamento. Le spese del grado di appello sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in 500 euro. È stata inoltre rilevata, nel processo, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese e la conseguente possibile perdita della capacità processuale, ma la decisione si fonda principalmente sulla non autonoma impugnabilità del diniego.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 546/1992

    La parte può proporre le proprie doglianze contro l'atto non autonomamente impugnabile mediante la presentazione di apposito ricorso avverso il provvedimento autonomamente impugnabile.

    La disposizione consente un'interpretazione estensiva degli atti impugnabili, ma richiede che l'atto produca effetti equivalenti a quelli di un atto tipicamente impugnabile e manifesti una pretesa tributaria concreta e definita. Gli atti preparatori o interlocutori possono essere contestati in via differita insieme all'eventuale atto impositivo successivo.

  • Disciplina delle società non operative

    La richiesta di disapplicazione consente al contribuente di chiedere di non applicare la disciplina prevista per le società non operative. Il diniego dell'istanza, tuttavia, non determina da solo un'obbligazione tributaria né un'immediata lesione della posizione del contribuente.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 6 dicembre 1985

    L'accertamento e tutti gli atti del procedimento di riscossione sono in funzione della realizzazione dell'esazione del tributo.

    La tutela davanti al giudice tributario presuppone, di regola, una contestazione relativa all'esistenza o all'entità di un'obbligazione tributaria effettiva.

  • Sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 6070 e n. 6071 del 12 marzo 2013

    Le mere pretese o i diritti di credito incerti e illiquidi non si trasferiscono automaticamente ai soci dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, quando la loro realizzazione avrebbe richiesto un'ulteriore attività non svolta dal liquidatore.

Massime di principio

  • Un diniego o una declaratoria di inammissibilità relativi a un interpello disapplicativo, se non determinano direttamente un tributo da pagare o una condotta obbligatoria, sono normalmente atti preparatori e non autonomamente impugnabili.
  • La possibilità di impugnare un atto tributario non dipende soltanto dal nome attribuito dall'Amministrazione, ma dalla sua funzione concreta e dagli effetti prodotti: deve contenere una pretesa impositiva definita e immediatamente lesiva.
  • Gli atti non autonomamente impugnabili possono essere contestati insieme all'eventuale successivo avviso di accertamento, nel quale il contribuente potrà far valere anche le censure relative al precedente diniego.
  • La mancata conformità al diniego dell'interpello non costituisce, da sola, una violazione: l'Amministrazione potrà eventualmente emettere un avviso di accertamento, che sarà il primo atto direttamente lesivo e autonomamente impugnabile.
  • Prima di proporre ricorso è necessario verificare la legittimazione processuale del soggetto: la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese può incidere sulla sua capacità di stare in giudizio e sull'eventuale trasferimento di pretese ai soci.

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