Sentenza del 05/10/2018 n. 24468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per il periodo d'imposta 2002 un maggior reddito imponibile nei confronti di B.G., derivante dalla partecipazione nella società semplice C. L'accertamento traeva origine dalla contestazione, alla società, di un conferimento seguito dall'alienazione in perdita della relativa partecipazione, nell'ambito di un'attività ritenuta fraudolenta del gruppo M. Il contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendone, tra l'altro, l'inadeguata motivazione, la tardività e l'infondatezza nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo per violazione del litisconsorzio necessario. Poiché si trattava di redditi imputati per trasparenza, il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere necessariamente la società semplice C. e tutti i suoi soci, oltre al contribuente ricorrente. La Corte ha quindi dichiarato nulli gli atti processuali compiuti e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, in diversa composizione, disponendo che il nuovo giudice provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone e delle associazioni ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.
La norma comporta l'unitarietà dell'accertamento relativo alla società e ai soci. Di conseguenza, quando sono contestati elementi comuni della fattispecie reddituale, il ricorso proposto dalla società o da un socio riguarda necessariamente anche tutti gli altri soggetti interessati.
Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815
Il ricorso tributario proposto dalla società o da uno dei soci, anche contro un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano prospettate esclusivamente questioni personali.
Nei giudizi riguardanti redditi imputati per trasparenza è necessario il contraddittorio con la società e con tutti i soci. L'omessa partecipazione di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità assoluta del processo.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale riguarda redditi di una società di persone imputati per trasparenza ai soci, il giudizio deve normalmente coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci.
- Se il processo si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve rilevare anche d'ufficio la nullità del giudizio e degli atti processuali.
- La causa deve essere riassunta o rinnovata davanti al giudice di primo grado, in diversa composizione, affinché tutti i soggetti interessati possano partecipare al contraddittorio.
- L'eccezione al litisconsorzio necessario ricorre quando il socio deduce esclusivamente questioni personali, non attinenti agli elementi comuni dell'accertamento della società e degli altri soci.
- La declaratoria di nullità processuale non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza dell'accertamento fiscale: nel nuovo giudizio dovranno essere esaminate le contestazioni sostanziali e procedurali dell'avviso.
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