Cassazione Civile, Ordinanza n. 34329/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per il recupero di un rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 2006, fondata su una cartella di pagamento notificata nel 2010. I giudici tributari di merito avevano ritenuto prescritto il credito erariale, considerando la prescrizione decennale per le imposte e applicando la sospensione dei termini derivante sia dalla disciplina emergenziale Covid sia dalla sospensione prevista dalla legge di stabilità 2014. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, dell'art. 2935 c.c. e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che la prescrizione non fosse maturata perché il termine decennale, tenuto conto delle sospensioni, era stato prorogato fino al 31 dicembre 2023. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del motivo e ha difeso la decisione di merito.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il ricorso. Ha escluso che la sospensione emergenziale potesse incidere su interessi e sanzioni, per i quali resta il termine quinquennale, ma ha ritenuto fondato il motivo quanto alle imposte, per le quali vale la prescrizione decennale. Ha quindi chiarito che, nel caso di specie, il termine decennale decorso dalla notifica della cartella del 17 dicembre 2010 veniva a scadenza nel periodo di sospensione Covid e, per effetto del combinato disposto dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 e dell'art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015, era prorogato al 31 dicembre 2023. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia anche per le spese.
Norme richiamate
art. 68 del D.L. n. 18 del 2020
La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione comporta, tramite il richiamo all'art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; il comma 4-bis si applica solo ai carichi affidati durante il periodo ivi previsto e non ai carichi pregressi.
art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015
Il richiamo operato dall'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 è integrale: quindi sospende i termini di prescrizione e decadenza e, per gli atti in scadenza nel periodo considerato, comporta la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione.
art. 2935 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla decorrenza e al computo della prescrizione, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisiva nel dispositivo.
art. 2946 c.c.
Per le imposte, in assenza di un termine più breve, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Per gli interessi il termine è quinquennale.
art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997
Le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni.
art. 1, commi 618 e 623, L. 27 dicembre 2013, n. 147
La sospensione introdotta per la definizione agevolata dei carichi va computata in cinque mesi e quindici giorni.
art. 2, comma 1, D.L. n. 16 del 2014
Ha prorogato e disciplinato la sospensione della riscossione dei carichi agevolabili prevista dalla legge di stabilità 2014.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma non inciso come autonoma ratio decidendi.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma non inciso come autonoma ratio decidendi.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, gli interessi e le sanzioni seguono un regime prescrizionale quinquennale, mentre il credito per le imposte, in mancanza di una disciplina speciale più breve, resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- La sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid, per effetto del rinvio all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, opera non solo sui versamenti ma anche sui termini di prescrizione e decadenza relativi alla riscossione.
- Il comma 4-bis dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si applica solo ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione considerato dalla norma, non anche ai carichi già affidati in precedenza e semplicemente ancora pendenti.
- Quando la scadenza del termine di prescrizione o decadenza cade nel periodo di sospensione, opera la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione; quando invece il termine era solo pendente al momento iniziale della sospensione, opera la sospensione del termine per il periodo corrispondente.
- Nel calcolo della prescrizione possono sommarsi più sospensioni normative distinte, purché ciascuna risulti applicabile al caso concreto e sia correttamente individuato il relativo ambito temporale.
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