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Sentenza

Sentenza n. 1477/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale relativo all’anno 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 25 giugno 2026, deducendo l’erroneità dei presupposti, poiché il reddito percepito nel 2024 sarebbe stato adeguato, e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per mancata valutazione della documentazione prodotta in risposta al preavviso di inammissibilità. In particolare, ha sostenuto che il reddito del 2024 ammontasse a 14.076 euro, come risultante dal modello Persone Fisiche 2025, presentato per rimediare all’omessa dichiarazione del reddito nel modello 730. La Prefettura aveva invece rilevato, sulla base dei dati dell’Agenzia delle Entrate, un reddito di soli 1.103 euro e l’assenza di documentazione idonea a contestare tale dato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata. Ha rilevato che la documentazione trasmessa dal ricorrente in risposta al preavviso ex art. 10-bis, inviato il 21 maggio 2026, era stata presentata il 17 giugno 2026, prima dell’adozione del provvedimento del 25 giugno 2026, ma non poteva contenere il modello Persone Fisiche 2025, poiché quest’ultimo risultava presentato soltanto il 28 giugno 2026, quindi dopo la conclusione del procedimento. Alla data di adozione del provvedimento, pertanto, il possesso del requisito reddituale relativo al 2024 non era stato dimostrato e l’Amministrazione aveva legittimamente valorizzato i dati allora disponibili. L’eventuale possesso oggettivo del requisito, dimostrato successivamente, può consentire la presentazione di una nuova domanda, ma non determina l’illegittimità del provvedimento già adottato sulla base della situazione documentale esistente al momento della conclusione del procedimento. Spese compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    La domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata valutata anche con riguardo al requisito reddituale richiesto dall’Amministrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La documentazione utile a superare i rilievi contenuti nel preavviso deve essere disponibile e producibile prima della conclusione del procedimento; la documentazione formata o presentata successivamente non può incidere sulla legittimità del provvedimento già adottato.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo conclusivo deve essere valutata in rapporto alla situazione di fatto e alla documentazione disponibili all’Amministrazione al momento della sua adozione.
  • La presentazione o formazione di un documento successivamente alla conclusione del procedimento non può rendere illegittimo retroattivamente il provvedimento adottato sulla base degli elementi allora disponibili, anche se il documento dimostra l’effettivo possesso del requisito sostanziale.
  • Nel procedimento preceduto dal preavviso di rigetto, la documentazione prodotta dall’interessato in riscontro all’art. 10-bis l. 241/1990 può essere valutata dall’Amministrazione solo se esistente e trasmessa prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.
  • Il successivo accertamento del possesso del requisito sostanziale può consentire all’interessato di presentare una nuova domanda, ma non comporta di per sé l’annullamento del precedente provvedimento di inammissibilità legittimamente adottato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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