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Ordinanza

Ordinanza n. 60/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa adozione di idonea misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. e collegiale ex art. 55 c.p.a., del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico – fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. -OMISSIS- di protocollo del 15.10.2025 consegnato per la notifica brevi manu in pari data, attraverso cui il ricorrente, all’esito degli accertamenti sanitari effettuati, è stato giudicato inidoneo al Concorso, per esame e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sul Portale del Reclutamento il 06.06.2025 e di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202515513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e domandando l'accertamento del proprio diritto a essere dichiarato idoneo. L'esclusione è stata determinata dal superamento dei parametri corporei massimi previsti dalla normativa tecnica: massa grassa pari al 29,4%, a fronte della soglia del 22%, e indice di massa corporea pari a 28,7, superiore alla soglia di 28. Il ricorrente non ha contestato l'oggettività dei valori né le modalità di misurazione, ma ha dedotto che la propria condizione corporea fosse causalmente riconducibile alle cure farmacologiche ricevute per una patologia oncologica recentemente sofferta, ritenuta eradicata sulla base della documentazione ospedaliera prodotta.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti, allo stato del sommario esame cautelare, sufficienti elementi per superare il giudizio di inidoneità. In assenza di contestazioni sulle modalità di misurazione, rilevano i valori accertati al momento della visita concorsuale, trattandosi di un accertamento non ripetibile; non possono quindi assumere rilievo misurazioni effettuate successivamente, anche per garantire la parità di trattamento tra i candidati. Il Collegio ha inoltre considerato che la patologia oncologica e il relativo trattamento erano ancora collocati in un periodo di follow up: il ciclo di cure si era concluso soltanto nell'aprile 2025 e le linee guida scientifiche richiedono un periodo minimo, non breve, di monitoraggio per verificare la stabilizzazione definitiva della situazione clinica. Le deduzioni del ricorrente, pur meritevoli di considerazione, non sono state ritenute sufficienti in sede cautelare. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale, esaminata dal TAR nella camera di consiglio.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nell'oggetto del ricorso con riferimento alla richiesta di misura cautelare monocratica.

  • normativa tecnica sui parametri corporei per le selezioni concorsuali militari

    Fissa i valori soglia della massa grassa e dell'indice di massa corporea, il cui superamento costituisce causa di esclusione dalle selezioni concorsuali in ambito militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle informazioni relative allo stato di salute.

Massime di principio

  • Nelle selezioni concorsuali militari, quando il candidato non contesta le modalità di esecuzione della misurazione, ai fini dell'idoneità psico-fisica rilevano i parametri corporei accertati al momento della visita concorsuale.
  • Le misurazioni corporee effettuate successivamente alla visita concorsuale non possono sostituire o correggere il dato rilevato dalla Commissione, poiché l'accertamento è considerato non ripetibile e la diversa soluzione comprometterebbe la parità di trattamento tra i candidati.
  • Il superamento oggettivo dei parametri corporei massimi previsti dalla normativa tecnica costituisce, in linea generale, causa di esclusione dalle selezioni concorsuali militari.
  • La circostanza che l'alterazione dei parametri corporei sia riconducibile a cure farmacologiche per una patologia oncologica non rende di per sé illegittimo il giudizio di inidoneità, quando, al momento della visita, il candidato si trovi ancora in un periodo di follow up volto a verificare la stabilizzazione definitiva delle condizioni cliniche.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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