Sentenza del 23/08/2022 n. 975 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IVA 2013 (e originariamente anche IRES/IRAP) che hanno disconosciuto la detraibilità dell'IVA relativa a fatture emesse nell'ambito di una presunta frode carosello con operazioni soggettivamente inesistenti. Il contribuente ha contestato la prova apportata dall'Ufficio sulla fittizietà dei fornitori e ha sollevato eccezioni procedurali riguardo alla sottoscrizione dell'atto e alla motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il collegio ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari relative alla sottoscrizione/delega e la contestazione sull'art. 112 c.p.c., valutando la motivazione del primo grado congrua. Sul merito, il giudice ha condiviso gli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione (anomalie nei fornitori T. srl e K. srl, assenza di contratti scritti, documenti di trasporto generici, modalità di pagamento sospette, carenza di contatti diretti) e ha ritenuto che P. Spa non abbia dimostrato la propria incolpevole ignoranza né la diligenza media richiesta. Ne è conseguito il rigetto dell'istanza di detrazione IVA per le fatture contestate. Le spese di giudizio sono a carico del ricorrente e liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il contribuente ha dedotto violazione per mancata risposta puntuale alle sue richieste; il giudice ha ritenuto invece che la sentenza di primo grado motivava adeguatamente gli elementi probatori esaminati.
Principio giurisprudenziale Cassazione su sottoscrizione e delega (Cass. n.10513/2018; Cass. n.19739/2012; Cass. n.22800-22810/2015)
Se contestata la legittimazione alla sottoscrizione dell'atto, l'Agenzia deve dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e l'esistenza della delega. Nel caso di specie l'Ufficio ha prodotto elementi idonei a comprovare la validità dell'atto.
Cass. n.1950/2007
In ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione non sorge automaticamente con la fattura e il pagamento: il cessionario deve fornire riscontri precisi sulla propria estraneità alla fatturazione.
Cass. n.1364/2011
Il committente/cessionario ha l'onere di provare la propria incolpevole ignoranza della frode e che ha adottato la diligenza richiesta dalla qualifica professionale svolta.
Cass. n.13844/2020 e SS.UU. richiamate
Per escludere la responsabilità del cessionario non bastano la regolarità contabile o l'assenza di vantaggi dalla rivendita; è necessaria prova della diligenza massima e dell'assenza di consapevolezza.
Giurisprudenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La Corte richiede valutazioni rigorose sulla buona fede e sulla diligenza del soggetto che invoca il diritto alla detrazione in presenza di possibili abusi del sistema IVA.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di frodi carosello, l'onere probatorio principale riguarda sia l'Amministrazione, che deve produrre elementi indiziari e investigativi, sia il contribuente che pretende la detrazione: quest'ultimo deve dimostrare la propria incolpevole ignoranza e la diligenza adottata.
- La mera prova della consegna della merce, del pagamento e della presenza dell'IVA in fattura non è sufficiente a garantire il diritto alla detrazione; sono richiesti riscontri documentali e comportamentali che attestino la normale diligenza commerciale.
- Segnali tipici che indeboliscono la buona fede del compratore includono l'utilizzo di fornitori 'cartiera', assenza di corrispondenza commerciale diretta, mancanza di contratti scritti, DDT generici o irregolari, pagamenti con tempistiche sospette e indagini antifrode che collegano i soggetti coinvolti alla frode.
- Per ridurre il rischio di perdita della detrazione, il compratore dovrebbe conservare e produrre prove di due diligence preventiva: verifiche sul fornitore (ricerche di mercato, controlli partita IVA e affidabilità), corrispondenza commerciale, contratti, documentazione di trasporto completa e tracciabilità dei pagamenti.
- Se si contesta la validità formale di un atto amministrativo per firma o delega, è strategico chiedere tempestivamente la copia della delega e le prove del possesso dei requisiti da parte del sottoscrittore, anche perché l'Amministrazione è tenuta a fornire tali elementi se la legittimazione è messa in dubbio.
- In giudizio è utile allegare relazioni tecniche indipendenti e prove concrete dell'effettiva esecuzione delle prestazioni (ispezioni, report di ricezione merce, fotografie, testimonianze di corrieri) per migliorare le possibilità di dimostrare la buona fede.
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