Sentenza del 23/08/2022 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Finanza locale - IMU - immobili - operazioni e servizi portuali - categoria catastale E/1 - esenzione - intervenute modifiche legislative - valenza interpretativa (operazioni) e novativa (servizi)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Contenzioso relativo alla classificazione catastale di un immobile (terminal portuale) e alla conseguente esenzione IMU: l'Ufficio aveva rettificato il classamento in D/8 e accertato IMU; la contribuente sosteneva che il bene dovesse essere classificato in categoria catastale E/1 (immobili a destinazione particolare dei porti) e quindi esente dall'IMU, invocando anche l'interpretazione normativa introdotta dalla legge n. 205/2017.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Ufficio, riconoscendo che l'immobile adibito a terminal per operazioni portuali è classificabile nella categoria catastale E/1 e pertanto esente dall'IMU. La decisione si fonda sulla novella legislativa (L. 205/2017) che, con valenza interpretativa per le operazioni portuali, conferma la classificabilità in E/1 anche per il periodo antecedente il 2020, e sul fatto che il bene è privo di autonomia reddituale e funzionale (dipendenza dal contesto demaniale e doganale, limitazioni di accesso regolate dall'Autorità portuale e dall'Agenzia delle Dogane). Spese compensate.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018), art. 1, commi 578 e seguenti
a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale ... adibite alle operazioni e ai servizi portuali ... costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati
La Commissione ha ritenuto che la novella abbia valenza interpretativa rispetto agli immobili destinati ad operazioni portuali (quindi la classificazione in E/1 può essere riconosciuta anche per anni anteriori al 2020) e valenza novativa rispetto agli immobili destinati ai servizi portuali (nuova disciplina applicabile dal 1/1/2020).
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7
Richiamato in relazione ai presupposti impositivi IMU; la Commissione ha applicato il principio per cui l'esenzione trova luogo quando manca l'autonomia reddituale e funzionale dell'unità immobiliare, elementi necessari per la soggettività dell'imposizione.
Massime di principio
- Immobili portuali adibiti alle operazioni portuali (carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento delle merci) rientrano nella categoria catastale E/1 e possono essere considerati esenti IMU se privi di autonomia reddituale e funzionale; la novella 2017 ha efficacia interpretativa anche per il periodo anteriore al 2020 rispetto a queste operazioni.
- Per le unità immobiliari destinate a servizi portuali (attività specialistiche e complementari) la modifica normativa del 2017 è novativa e produce effetti a decorrere dal 1/1/2020; per il periodo precedente è necessario valutare caso per caso.
- La mancanza di autonomia reddituale si valuta se il reddito dell'immobile dipende dal contesto demaniale e doganale (es. circuito doganale, limitazioni di accesso) piuttosto che da una capacità reddituale autonoma dell'immobile.
- La mancanza di autonomia funzionale si accerta quando l'accessibilità o l'utilizzo dell'immobile è soggetto a limitazioni fisiche o temporali ed è regolamentato da Autorità portuale o doganale, rendendo l'unità strumentale alle attività portuali del contesto.
- Documentazione decisiva: atto di concessione demaniale, descrizione delle attività svolte (prove di operazioni portuali), autorizzazioni doganali, regolamenti di accesso, planimetrie e classificazioni catastali pregresse; tali elementi sono necessari per opporre o richiedere il cambio di classamento.
- In presenza di controversie, è opportuno richiedere l'aggiornamento del classamento catastale (ai sensi delle disposizioni sulla materia) e, se necessario, impugnare gli avvisi di accertamento fornendo prove sulla mancanza di autonomia reddituale/funzionale.
- Occorre evitare disparità di trattamento tra concessionari: se un terminal per operazioni è riconosciuto E/1 per un soggetto, va riconosciuto analogo trattamento a terminal analoghi per ragioni di parità e coerenza interpretativa.
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