Sentenza del 22/08/2022 n. 2559 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Iva e Irap - Finanziamento soci - Riconoscimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla qualificazione della natura di erogazioni di denaro ricevute: se si trattasse di finanziamenti da parte del socio (o di apporto) ovvero di somme riconducibili a soggetti terzi con funzione di interposizione. La qualificazione incideva sul trattamento IVA/IRAP e sulle conseguenti rettifiche fiscali contestate dall'Amministrazione.
La decisione
La decisione ha affermato che, per valutare la natura dell'erogazione di denaro, devono essere applicati i criteri del diritto societario, con particolare riferimento all'art. 2567 c.c.; nella nozione rientrano anche i finanziamenti indiretti erogati da terzi, comprese le ipotesi di interposizione (fittizia o reale) e i finanziamenti da soggetti correlati o riconducibili al socio. Sulla base di tale principio il giudice ha sostanzialmente dato rilievo alla necessità di una ricostruzione civilistica della fattispecie prima di trarne conseguenze fiscali (accoglimento della prospettazione del ricorrente nella parte in cui l'Amministrazione non aveva applicato correttamente i criteri societari).
Norme richiamate
cod. civ., art. 2567
L'art. 2567 è utilizzato come criterio guida per qualificare le erogazioni come finanziamenti del socio, includendo anche finanziamenti indiretti effettuati tramite terzi e situazioni di interposizione fittizia o reale; la norma viene interpretata in senso sostanzialista, privilegiando la sostanza economica sull'apparenza formale
Massime di principio
- La qualificazione di somme erogate alla società va fatta con i criteri del diritto societario: la natura civilistica (apporto, finanziamento del socio, o operazione con terzi) prevale ai fini della rilevanza fiscale.
- Occorre considerare i finanziamenti indiretti: somme erogate da terzi possono essere ricondotte al socio quando vi siano profili di interposizione reale o fittizia o rapporti di collegamento che ne dimostrino la riconducibilità.
- Al fine probatorio, il contribuente dovrà documentare termini, condizioni, e composizione dei rapporti (contratti, evidenze contabili, flussi finanziari, collegamenti societari) per dimostrare l'effettiva natura dell'operazione.
- L'Amministrazione non può semplicemente riformulare la natura dell'operazione senza tener conto della disciplina societaria: valutazione sostanziale e analisi dei fatti concreti sono necessarie prima di applicare rettifiche fiscali.
- In caso di posizioni ambigue, occorre verificare elementi quali la presenza di interessi, piani di rimborso, formalizzazione contrattuale e comportamento delle parti per distinguere apporto di capitale da finanziamento soci o da operazioni interposte.
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