Sentenza del 23/08/2022 n. 963 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia notificava ad ADM A. srl avvisi di accertamento per maggiori imposte relative al 2013-2014 e, in via solidale, contestava al sig. M.T. la sanzione unica per le violazioni societarie (atto di irrogazione n. THFIRF000ZZZ/2017, importo €423.999,90). Il sig. T. impugnava; la CTP di Forlì accoglieva il ricorso ritenendo applicabile l'art.7 del d.l. n.269/2003 (le sanzioni tributare dei rapporti fiscali propri di società con p. giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica). L'Ufficio appellava sostenendo che il T. aveva utilizzato la società come mero schermo, aveva continuato a gestirla dopo la cessione di quote e aveva concorso nelle violazioni; perciò dovevano applicarsi le norme sul concorso di persone (art.9 e art.11 d.lgs. n.472/1997) e l'esimente dell'art.7 non doveva operare ove la società sia artificiosa o lo scopo sia il vantaggio personale dell'amministratore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto provato che il sig. T. ha agito nell'esclusivo interesse personale utilizzando ADM A. srl come schermo (elementi probatori: gestione conti correnti intestati alla società, atti di vendita/esportazione firmati dal T., dichiarazioni del cessionario che non pagò per la cessione). Perciò non opera l'art.7 del DL 269/2003 e il T. è stato ritenuto responsabile in via solidale delle sanzioni già irrogate alla società, con conferma dell'importo e condanna alle spese: €6.000 per il primo grado e €4.000 per l'appello. La CTR ha inoltre escluso la rilevanza di alcune produzioni tardive dell'appellato.
Norme richiamate
art. 7 D.L. 30 settembre 2003, n. 269
"Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica."
Norma eccezionale che fa gravare le sanzioni sul solo ente con personalità giuridica quando l'autore della violazione abbia agito nell'interesse e a beneficio dell'ente; non opera però se la società è artificiosa o è stata utilizzata come schermo per il vantaggio personale dell'amministratore.
art. 9 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina il concorso di persone nella violazione tributaria: chi ha concorso è responsabile. La CTR lo invoca per qualificare la responsabilità del T. quale concorrente nelle violazioni della società.
art. 11 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Estende la responsabilità sanzionatoria anche a dipendenti, rappresentanti e amministratori, 'anche di fatto'; secondo la giurisprudenza e la CTR trova applicazione quando l'amministratore ha concorso alla violazione.
art. 12 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Regola la determinazione della 'sanzione amministrativa globale e unica' per violazioni continuative o ripetute in più periodi d'imposta; stata richiamata per legittimare la sanzione complessiva comminata alla società e fatta valere nei confronti del responsabile solidale.
art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Riferimento formale presente negli atti originari ma non decisivo: la CTR ha ritenuto che l'errore di richiamo non inficia l'irrogazione quando il titolo di responsabilità del soggetto è chiaro (art.9/11 per la persona fisica, art.13 riferito alla società).
art. 23 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale sui termini per la costituzione in giudizio; la CTR richiama orientamento di Cassazione secondo cui la tardiva costituzione non determina inammissibilità automatica ma può comportare decadenza da alcune eccezioni; nella fattispecie ha portato all'esclusione di documentazione prodotta oltre termini.
Massime di principio
- L'art.7 DL 269/2003, che attribuisce le sanzioni al solo ente, va interpretato come eccezione al principio personalistico: non opera quando risulti che la persona fisica ha agito per il proprio esclusivo interesse utilizzando la società come schermo.
- L'amministratore di fatto può essere raggiunto dalle sanzioni ai sensi degli artt. 9 e 11 del d.lgs. n.472/1997 se emerge che ha concorso o ha materialmente gestito e beneficiato delle violazioni societarie.
- Per far valere la responsabilità personale occorre prova concreta del comportamento strumentale della società (gestione dei conti, atti firmati dall'amministratore dopo la cessione, dichiarazioni del cessionario ecc.).
- Se gli avvisi di accertamento societari non sono stati impugnati e sono divenuti definitivi, la determinazione della sanzione nei confronti della società è vincolante e può essere fatta valere in via solidale contro la persona fisica responsabile.
- In sede processuale, la tardiva produzione documentale in appello può essere esclusa se non rispettati i termini, ma ciò non sempre invalida la costituzione tardiva: possono comunque permanere il diritto di negare i fatti costitutivi e contestare le norme invocate.
- In casi sospetti di 'società-filtro' o artifizi volti a sottrarre responsabilità personali, la giurisprudenza tende a ripristinare la regola della responsabilità personale del beneficiario effettivo delle violazioni.
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