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Sentenza

Sentenza del 23/08/2022 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Savona

Intimazione di pagamento - impugnazione della stessa per vizi propri in riferimento a cartelle di pagamento prodromiche - pretese erariali non attinenti a materia tributaria - difetto di giurisdizione a favore dell'AGO.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di Intimazione di pagamento (n.103/2019...) per complessivi €3.693,71, relativa a cinque cartelle di pagamento emesse dal 2015 al 2018 per presunte violazioni al Codice della Strada (sanzioni e spese). Il ricorrente contestava, in particolare, la prescrizione di due cartelle (notificate nel 2015 e 2016) e chiedeva l'illegittimità parziale dell'intimazione per quelle pretese.

La decisione

La Commissione Tributaria ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ritenendo che le pretese riportate nelle cartelle attengono a sanzioni per violazioni del Codice della Strada (materia non tributaria) e quindi spettino al Giudice di Pace o al Giudice ordinario competente. Il ricorso davanti alla CTP è stato quindi inefficace per difetto di giurisdizione; il ricorrente è invitato a riassumere la lite avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei termini dell'art.59 L.69/2009 (tre mesi dal passaggio in giudicato). Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art.2 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per ricordare la disciplina sulla giurisdizione: la CTP non ha giurisdizione quando la controversia non è di natura tributaria.

  • Sentenza Cass. SS.UU. 15 novembre 2021 n.34351

    "La giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto... non rilevando lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere"

    Principio fondamentale applicato dal Collegio: la competenza si determina in base alla natura del credito (tributario o meno), non in base all'atto di riscossione utilizzato (es. intimazione emessa da AdE Riscossione).

  • Sentenza Cass. SS.UU. 17 novembre 2018 n.23397

    Citata in relazione alla durata della prescrizione per le sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada (quinquennale) e alla possibilità di far valere tale prescrizione anche contro atti assimilabili all'ingiunzione fiscale.

  • art.68 D.L. 18/2020 (come richiamato)

    "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021..."

    Applicata per spiegare la sospensione dei termini di pagamento e, conseguentemente, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riferiti a entrate tributarie e non tributarie affidate agli agenti di riscossione durante il periodo emergenziale COVID-19.

  • art.12 D.Lgs. 159/2015

    "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano altresì... la sospensione dei termini... nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza... a favore... degli agenti della riscossione."

    Richiamato per sostenere che la sospensione dei termini di pagamento comporta anche la sospensione dei termini prescrizionali/decadenziali relativi alle medesime entrate.

  • comma 4-bis art.68 D.L. 18/2020

    "...sono prorogati: a) di dodici mesi...; b) di ventiquattro mesi... i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate."

    Richiamato per giustificare la proroga dei termini di prescrizione per i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo di sospensione e fino al 31.12.2021, contrastando così l'affermazione di prescrizione immediata per le cartelle impugnate.

  • art.2935 c.c.

    Principio citato: l'inizio e lo svolgimento della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto; usato per sostenere che la sospensione normativa incide sull'effettivo decorso della prescrizione.

  • art.59 L. 18.06.2009 n.69 (translatio judicii)

    Norma che disciplina il termine (tre mesi) e gli effetti per la riassunzione della lite davanti al giudice ordinario in caso di translatio judicii, applicata per fissare il termine per la riassunzione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La rilevanza della competenza si valuta in base alla natura sostanziale del credito (tributario vs non tributario), non in base allo strumento di riscossione utilizzato (es. intimazione emessa da AdE Riscossione).
  • Se le cartelle derivano da sanzioni per violazioni al Codice della Strada o altre pretese non tributarie, la giurisdizione competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (di regola il Giudice di Pace), anche se la riscossione è svolta da AdE Riscossione.
  • Una eccezione preliminare di difetto di giurisdizione può determinare l'improcedibilità del ricorso avanti alla Commissione Tributaria senza che il giudice entri nel merito; il ricorrente deve poi riassumere la controversia davanti al giudice competente entro i termini di translatio judicii (art.59 L.69/2009).
  • La valutazione della prescrizione richiede attenzione alle norme di sospensione e proroga (es. art.68 D.L. 18/2020 e art.12 D.Lgs.159/2015) adottate durante l'emergenza COVID-19: tali disposizioni possono bloccare o prorogare il decorso della prescrizione anche per carichi non tributari affidati agli agenti di riscossione.
  • In casi misti o ambigui occorre esaminare attentamente gli atti prodromici (ruoli, fonti del credito) per determinare la natura del credito e, conseguentemente, la giurisdizione competente prima di proporre il ricorso.
  • Quando si prospetta la mancata competenza della giurisdizione tributaria è consigliabile sollevare tempestivamente l'eccezione e, in caso di accoglimento, predisporre la riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini indicati per non perdere i diritti sostanziali.

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