Ordinanza n. 1225/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) il giudizio e provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica, notificato al ricorrente il 16/12/2025 di non idoneità ed esclusione dal concorso per non aver superato la prova “corsa piana 1000 metri”, per aver superato il tempo massimo previsto dal bando concorsuale, avendo impiegato il tempo di 4'12” a fronte del tempo richiesto di 4'10”; provvedimento reso nell'ambito dell'accertamento dei requisiti di efficienza fisica dei candidati di cui al concorso pubblico per titoli ed esami indetto con Decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1 aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato; 2) il verbale n. 9 del 16 dicembre 2025 e relativi allegati, della Commissione per l'efficienza fisica del concorso pubblico indetto con Decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte riguardante il ricorrente, e di tutte le operazioni, atti ed accertamenti della medesima Commissione, relativi alla prova di efficienza fisica sostenuta dal ricorrente; 3) gli articoli 12 e 13 del bando di concorso ed in ogni caso del bando di concorso nella sua interezza nonché delle “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nelle parti in cui prevedono che tutti i concorrenti, ivi comprendendo anche quelli già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, siano sottoposti alle prove di efficienza fisica; e dei medesimi articoli del bando di concorso, laddove non dispongano l'esenzione allo svolgimento degli accertamenti di efficienza fisica per i candidati già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato (esenzione che invece è disposta per gli accertamenti psico-fisici); 4) l'art. 17, comma 2, del D.M. n. 168/2022 laddove nel disporre che “I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse”, non fa salve le ipotesi, ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 5) l'art. 12, comma 3, del bando di concorso e delle “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui dispongono esercizi ginnici di efficienza fisica uguali per tutti i concorrenti uomini (corsa 1000 mt in 4'10''; salto in alto mt 1,20; piegamenti sulle braccia 15) e per tutte le concorrenti donne (corsa 1000 mt in 5'10''; salto in alto mt 1,00; piegamenti sulle braccia 10), senza distinzione rispetto ai concorrenti partecipanti nell'aliquota dei posti riservata al personale della Polizia di Stato e senza l'effettuazione di prove fisiche differenziate e parametrate in ragione delle soglie di età dei partecipanti; 6) il decreto del Ministero dell'Interno del 30 giugno 2003, n. 198 (Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli); 7) il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2); 8) il Decreto del Ministro dell'Interno 9 settembre 2022, n. 168 (Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento di concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alla carriera dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale), nella parte in cui ciascuno di tali atti non ha previsto che nei concorsi per l'assunzione di commissari della Polizia di Stato gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato siano esentati dallo svolgimento delle prove di efficienza fisica e, subordinatamente e nel caso di accertata obbligatorietà di tali prove, nella parte in cui tali atti non hanno previsto relativamente all'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato, l'effettuazione di prove fisiche differenziate in ragione delle soglie di età dei partecipanti; 8) il diniego, verbalmente espresso dalla Commissione per l'efficienza fisica la quale - a fronte della implorante richiesta del ricorrente del 16/12/2025 di differimento della prova (si presentava con l'applicazione di vistosi cerotti di taping neuromuscolare, nonché con evidenti esiti cicatriziali dell'intervento chirurgico al ginocchio) - l'Amministrazione non accordava neppure un breve rinvio ripetendo che l'ultima data utile era il 16 dicembre 2025 e, pertanto, per l'annullamento del rigetto dell'istanza di differimento del ricorrente; 8) l'art. 12 comma 7 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi”, non fa salve le ipotesi, ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 9) il bando di concorso e delle “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica”, pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui prevedono che il differimento delle prove, in caso di malessere, possa riguardare solo la prova successiva e non quella attualmente in corso; 10) il provvedimento prot. 932 del 12/01/2026 reso dal Direttore della I Divisione - Servizio Concorsi, di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela formulata dal ricorrente, comunicato a mezzo p.e.c., in pari data; 11) per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso e per il riconoscimento del diritto del ricorrente a essere esonerato dagli accertamenti di efficienza fisica; in subordine, a essere riconvocato per l'esecuzione degli stessi con esercizi ginnici parametrati all'età; in ulteriore subordine, a essere riconvocato per sostenere nuovamente le prove di efficienza fisica. In ogni caso, a essere ammesso alle fasi successive del concorso (accertamenti attitudinali e prova orale);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità ed esclusione dal concorso per il mancato superamento della prova di corsa piana sui 1000 metri, verbale della commissione per l'efficienza fisica e diniego di differimento e di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità e gli atti della procedura concorsuale per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'assoggettamento degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato alle prove di efficienza fisica, l'illegittimità delle prove uniformi senza parametrizzazione all'età, la mancata previsione di un differimento oltre il calendario concorsuale in caso di forza maggiore o di impedimento non imputabile, nonché l'illegittimità della regola che consentirebbe il differimento soltanto della prova successiva. Ha inoltre contestato il diniego, espresso verbalmente dalla commissione, della richiesta di rinvio formulata il 16 dicembre 2025, rappresentando di essersi presentato con vistosi cerotti di taping neuromuscolare e con evidenti esiti cicatriziali di un intervento al ginocchio. Durante gli ultimi 400 metri della corsa il ricorrente riportava una lesione muscolare, concludeva la prova zoppicando e impiegava 4 minuti e 12 secondi, a fronte del limite di 4 minuti e 10 secondi. L'infortunio risultava documentato da referto di pronto soccorso del giorno stesso e da successivo referto ecografico. Sono state altresì dedotte contestazioni relative al verbale, che non aveva registrato le condizioni fisiche del candidato né la richiesta di differimento, e sono stati impugnati gli atti regolamentari e il diniego di annullamento in autotutela.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha accolto la domanda, rilevando che il verbale si era limitato a registrare presenze e superamento delle prove senza annotare le condizioni fisiche del candidato o le sue richieste. La compromissione fisica era oggettivamente percepibile al momento dell'accreditamento e l'infortunio verificatosi durante la prova era comprovato da documentazione sanitaria, oltre che coerente con la conclusione della corsa in evidente zoppia e con il lieve scarto di due secondi rispetto al tempo massimo. Il Collegio ha valorizzato anche le condizioni meteorologiche avverse. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ritenuto che un singolo infortunio occorso durante una prova di efficienza fisica, per la sua natura eccezionale e straordinaria, dimostri una temporanea inabilità e non un'inidoneità fisica definitiva; inoltre, le disposizioni sulle modalità delle prove devono essere interpretate secondo ragionevolezza e tenendo conto della forza maggiore, senza escludere la rilevanza dell'infortunio ai fini della ripetizione della prova. È stata quindi disposta la riammissione del ricorrente alla ripetizione delle prove fisiche non superate e l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali non ancora sostenute, qualora incompatibili con i tempi necessari per reiterare la prova fisica. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione.
art. 17, comma 2, D.M. n. 168/2022
I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse
La disposizione è stata esaminata in relazione alla mancata previsione di un rinvio oltre il calendario concorsuale; il giudice ha comunque ritenuto che le regole sulle prove debbano essere interpretate in modo ragionevole e coerente con la forza maggiore derivante dall'infortunio.
art. 12, comma 7, bando di concorso
I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi
La clausola è stata considerata nel quadro della necessità di interpretare ragionevolmente le modalità concorsuali e di riconoscere rilievo alla forza maggiore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un infortunio singolo, eccezionale e straordinario verificatosi durante una prova di efficienza fisica concorsuale non dimostra, di per sé, l'inidoneità fisica del candidato, ma può attestare una temporanea inabilità incompatibile con il regolare svolgimento della prova.
- Le disposizioni del bando che disciplinano il differimento o la ripetizione delle prove di efficienza fisica devono essere interpretate in coerenza con i principi di ragionevolezza e di forza maggiore; non è quindi automaticamente esclusa la rilevanza di un infortunio verificatosi durante la prova ai fini della sua ripetizione.
- Quando l'impedimento fisico del candidato sia oggettivamente percepibile e documentato da referti sanitari, l'amministrazione deve considerarlo nella valutazione della regolare esecuzione della prova e della richiesta di differimento o ripetizione, anche se il verbale non ne abbia dato conto.
- In sede cautelare, la riammissione alla ripetizione della prova fisica può essere accompagnata dall'ammissione alle ulteriori fasi concorsuali non ancora svolte quando i tempi necessari per reiterare la prova rendano altrimenti impossibile o incompatibile la partecipazione tempestiva a tali fasi.
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