Sentenza del 19/10/2017 n. 4217 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Deducibilità perdite su crediti - Cessione credito pro soluto. La cancellazione di un credito dal bilancio a seguito della cessione pro soluto dello stesso può essere considerata una valida ragione per giustificare la deducibilità della perdita registrata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità fiscale della perdita registrata a seguito della cessione pro soluto di un credito e della sua conseguente cancellazione dal bilancio. Il contribuente sosteneva che la cancellazione contabile costituisse una valida prova dell'effettività della perdita e integrasse gli elementi certi e precisi richiesti dalla legge. La disciplina introdotta dall'art. 33, comma 5, del d.l. 83/2012 considera espressamente sussistenti tali elementi anche quando la cancellazione del credito dal bilancio dipende da eventi estintivi. Tuttavia, tale previsione non è stata qualificata come norma interpretativa e, pertanto, non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
La deducibilità della perdita è riconoscibile per le cessioni pro soluto e le cancellazioni dal bilancio effettuate in applicazione della disciplina introdotta nel 2012, mentre la nuova previsione non può essere utilizzata per giustificare retroattivamente perdite riferite a periodi precedenti. Per tali annualità occorre dimostrare autonomamente, con elementi certi e precisi, l'effettività della perdita e la sua inerenza. Nel caso esaminato, l'interpretazione favorevole al contribuente è quindi limitata temporalmente dalla decorrenza della nuova norma.
Norme richiamate
Art. 33, comma 5, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83
gli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità di una perdita su crediti sussistono "inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi"
La norma riconosce espressamente la sussistenza degli elementi certi e precisi quando il credito viene cancellato dal bilancio in conseguenza di un evento estintivo, includendo la cessione pro soluto secondo i presupposti applicabili. La disposizione opera dal momento della sua entrata in vigore e non retroattivamente, poiché non è una norma interpretativa.
Massime di principio
- La cessione pro soluto può costituire il presupposto per dedurre la perdita su crediti quando comporta la definitiva cancellazione del credito dal bilancio e ricade nella disciplina vigente dal 2012.
- Per i periodi d'imposta anteriori al 2012, la sola cancellazione contabile conseguente alla cessione pro soluto non basta automaticamente: il contribuente deve provare con elementi certi e precisi l'effettività, la definitività e l'inerenza della perdita.
- Le modifiche normative che introducono espressamente un nuovo caso di deducibilità non si applicano retroattivamente se il legislatore non le qualifica come norme di interpretazione autentica.
- Nelle controversie fiscali occorre verificare sempre la disciplina vigente nell'anno in cui la perdita è stata rilevata, distinguendo tra chiarimento interpretativo e innovazione normativa.
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