Sentenza del 19/10/2017 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Riscossione - Ruolo - Impugnazione - Decadenza dalla rateizzazione per pagamenti effettuati in ritardo - Lieve inadempimento - Favor Rei - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto l'applicabilità del favor rei alla disciplina del lieve inadempimento, ritenendola applicabile anche alle rateizzazioni anteriori all'entrata in vigore dell'art. 15-ter del d.P.R. 602/1973. Pertanto, il contribuente non decade dalla rateizzazione se il pagamento della prima rata è stato effettuato con un ritardo non superiore a sette giorni, ferma restando la verifica degli ulteriori presupposti previsti dalla norma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la decadenza dalla rateizzazione derivante dal pagamento tardivo della prima rata. La questione riguardava l'applicazione retroattiva, in virtù del principio del favor rei, della disciplina del cosiddetto lieve inadempimento prevista dall'art. 15-ter del d.P.R. 602/1973. Tale disciplina esclude la decadenza quando il ritardo nel pagamento della prima rata non supera sette giorni, oppure quando il versamento è insufficiente entro il limite del 3 per cento e comunque di 10.000 euro.
Norme richiamate
Art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La decadenza dal beneficio della rateazione non si produce in caso di lieve inadempimento, consistente nell'insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3 per cento e comunque a 10.000 euro, ovvero nel tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni.
La norma introduce una soglia di tolleranza per ritardi o insufficienze di pagamento e impedisce la decadenza dalla rateizzazione quando l'inadempimento rientra nei limiti stabiliti.
Principio del favor rei
La disciplina più favorevole al contribuente può essere applicata anche a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, quando incide sulle conseguenze sanzionatorie o decadenziali dell'inadempimento.
Massime di principio
- La decadenza da una rateizzazione non opera automaticamente per qualsiasi ritardo: occorre verificare se l'inadempimento rientra nelle soglie del lieve inadempimento.
- Il pagamento della prima rata effettuato entro sette giorni dalla scadenza, in linea generale, non determina la decadenza dal piano di rateizzazione.
- La disciplina più favorevole del lieve inadempimento può essere invocata anche per rateizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore della norma, secondo il principio del favor rei.
- La tolleranza riguarda esclusivamente i limiti previsti dalla legge: un ritardo superiore a sette giorni o un'insufficienza superiore al 3 per cento e comunque a 10.000 euro può comportare la decadenza.
- È necessario conservare la documentazione relativa alle date e agli importi dei versamenti, poiché il rispetto delle soglie deve essere dimostrato con precisione.
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